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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Media Service: Il Consiglio della stampa critica «Temps présent»: Quando un'informazione può dirsi completa (Presa di posizione 6/2019)

Ein Dokument

Bern (ots)

Parti: Cooplog c. «RTS»

Tema: Omettere informazioni importanti

Reclamo parzialmente accolto

Riassunto

Mostrare il facsimile di un documento per dimostrare il grado di autenticità di un'informazione è un procedimento classico in televisione. Ma basta per darla tutta, l'informazione? Non sempre, come il Consiglio della stampa dimostra in un caso che riguarda la trasmissione «Temps présent» della Televisione romanda (RTS). Occorre infatti verificare anche quali passaggi del documento siano stati, nel caso, mostrati o messi in evidenza.

Il servizio aveva per tema le cooperative di inquilini, intervistato era il direttore di una di queste cooperative, cui era posta la domanda se i cooperatori-inquilini avessero il diritto di chiedere una riduzione del cànone. Appena dopo la risposta del direttore veniva mostrato sullo schermo il facsimile di una lettera su carta intestata del gerente, che nel caso rappresentava la cooperativa. Sul documento, ricevuto da uno degli inquilini, si leggeva (senza per altro essere messa in risalto) la frase: «non si prevede alcuna diminuzione del cànone d'affitto», letto in voce dalla giornalista autrice del servizio.

Il direttore della cooperativa ha presentato reclamo al Consiglio della stampa su vari punti che non sono stati tenuti in considerazione, ma soprattutto sottolineando il fatto che del documento citato non era stata menzionata la frase: «(...) rammentiamo che, salvo errore, lei beneficia di un affitto sovvenzionato, per cui la diminuzione del cànone non la concerne».

La TSR fa valere che tutta la lettera era stata mostrata allo schermo: il telespettatore poteva rendersi conto del contenuto nella sua integralità, anche se una frase soltanto era stata messa in evidenza. Il Consiglio della stampa non accetta questa spiegazione. Gli undici secondi di tempo durante i quali la lettera era mostrata non consentivano certamente allo spettatore di leggerla per intero; d'altra parte, tralasciare di mettere in evidenza la ragione per cui non si riteneva possibile, nel caso specifico, la diminuzione d'affitto rappresenta una violazione della Cifra 3 (Non omissione di elementi d'informazione importanti) della «Dichiarazione dei doveri del giornalista».

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Ursina Wey
Geschäftsführerin/Directrice
Rechtsanwältin
Münzgraben 6
3011 Bern
+41 (0)33 823 12 62
info@presserat.ch
www.presserat.ch

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