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Bundesamt für Strassen ASTRA

ASTRA: Errori più frequenti in relazione alle nuove categorie delle licenze di condurre

Berna (ots)

Le nuove categorie svizzere delle licenze di condurre sono in
vigore dal 1° aprile u.s. Le prime esperienze raccolte dalle 
autorità di polizia dimostrano che molte persone sono male 
informate in merito all'interpretazione delle autorizzazioni e di 
conseguenza sono al volante di veicoli che non sarebbero 
autorizzate a condurre. Ciò vale in particolare per le nuove 
disposizioni relative alla guida di motoveicoli. I titolari di una 
licenza di condurre per automobili (categoria B), ad esempio, 
possono condurre, senza ulteriori esami, una motocicletta della 
categoria A1, a condizione che la corrispondente dicitura figuri 
nella licenza di condurre. Per ottenere questa iscrizione, occorre 
essere in possesso di una licenza per allievo conducente ed aver 
seguito la formazione pratica di base. L'Ufficio federale delle 
strade USTRA richiama l'attenzione sui principi più importanti 
delle nuove categorie al fine di eliminare le più frequenti 
interpretazioni errate.
Autorizzazione di condurre motoveicoli con una licenza della 
categoria B
Errato: chi è in possesso della licenza di condurre della categoria 
B può condurre motoveicoli della nuova sottocategoria A1.
Corretto: chi è titolare di una licenza di condurre della categoria 
B, deve, come finora, ottenere una licenza per allievo conducente 
della sottocategoria A1, prima di poter guidare un motoveicolo. La 
licenza per allievo conducente viene rilasciata per un periodo di 4 
mesi. Chi in questo periodo segue la formazione pratica di base di 
otto ore presso un titolare di una licenza di maestro conducente, 
ottiene la sottocategoria A1 senza dover sostenere un esame, dopo 
aver trasmesso l'attestato del corso all'Ufficio della circolazione 
stradale. Se il candidato non segue la formazione pratica di base, 
la validità della licenza per allievo conducente si estingue e di 
conseguenza anche il diritto di effettuare corse di scuola guida 
con veicoli della sottocategoria A1.
Trasformazione della categoria F nella nuova sottocategoria A1 45 
km/h
Errato: chi è in possesso della previgente licenza di condurre della 
categoria F e la trasforma in una LCC può guidare tutti i 
motoveicoli della sottocategoria A1.
Corretto: la sottocategoria A1 viene sì rilasciata, ma è limitata 
alla guida di veicoli la cui velocità massima non supera i 45 km/h 
(in corrispondenza dell'autorizzazione previgente). Chi vuole 
condurre veicoli della sottocategoria A1 (a velocità illimitata), 
deve acquisire una licenza per allievo conducente. Quest'ultima 
viene rilasciata a chi ha superato l'esame teorico di base completo. 
Nel periodo di validità della licenza per allievo conducente, si 
deve frequentare un corso di teoria della circolazione (8 ore) e la 
formazione pratica di base (8 ore). La sottocategoria A1 (a velocità 
illimitata) viene rilasciata solo dopo aver superato un esame 
pratico con un motoveicolo della sottocategoria A1, la cui velocità 
massima supera i 45 km/h.
Informazioni supplementari:
L'esame pratico di base e il corso di teoria della circolazione 
sostenuti dal candidato sono validi per tutte le categorie (per es. 
A o B) e non devono essere ripetuti per ottenere la licenza di 
un'ulteriore categoria.
Accompagnare allievi conducenti durante corse di scuola di guida 
con motoveicoli
Errato: i titolari della licenza per allievo conducente della 
sottocategoria A1 possono essere accompagnati da chiunque.
Corretto: dal 1° aprile 2003, gli accompagnatori devono essere 
titolari almeno della licenza di condurre necessaria per guidare il 
veicolo in questione.
Modifiche tecniche del motoveicolo per aumentare la velocità massima
Errato: i titolari di una licenza di condurre della sottocategoria 
A1 a velocità illimitata, prima di continuare ad impiegarlo, possono 
aumentare la velocità del proprio motoveicolo la cui velocità è 
limitata a 45 km/h.
Corretto: il detentore del veicolo deve notificare la modifica 
apportata all'ufficio della circolazione stradale perché 
l'elaborazione finalizzata all'aumento della velocità, può 
comportare una nuova classificazione del veicolo e cambiamenti in 
merito alle emissioni di gas di scarico o di rumori. Il veicolo 
deve quindi essere sottoposto a un nuovo esame, durante il quale si 
verificherà se sono rispettate le prescrizioni, in particolare 
quelle relative ai gas di scarico e ai rumori, in vigore al momento 
della prima messa in circolazione. Questa prova può essere fornita 
in due modi: 
-    per il veicolo elaborato occorre un'approvazione del tipo. In 
questo caso, l'autorità d'immatricolazione esamina solo se il 
veicolo corrisponde all'approvazione del tipo in questione;
-    per il veicolo elaborato non occorre un'approvazione del tipo. 
In questo caso, si deve effettuare un esame dei gas di scarico e 
dei rumori presso un organo di controllo riconosciuto.
DATEC
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e 
delle Comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: Servizio stampa dell'Ufficio federale delle strade 
USTRA, tel. 031 324 14 91

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