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Office fédéral de la justice

Libera circolazione per gli avvocati - La legge sugli avvocati entrerà in vigore il 1° giugno 2002

Berna (ots)

A partire dal 1° giugno 2002 gli avvocati potranno
esercitare la rappresentanza in giudizio in tutta la Svizzera senza
dover disporre di un'autorizzazione supplementare. A tale data
entreranno infatti in vigore la legge sugli avvocati e gli accordi
settoriali. La nuova legge disciplina anche le condizioni di
ammissione degli avvocati cittadini di Stati membri dell'UE e
dell'AELS.
Attualmente, gli avvocati che intendono esercitare la
rappresentanza in giudizio in un Cantone diverso da quello in cui
dispongono di uno studio legale devono richiedere un'autorizzazione
all'esercizio dell'avvocatura. La legge sugli avvocati realizza la
libera circolazione con l'ausilio di registri cantonali: se gli
avvocati adempiono alle condizioni personali e di formazione, possono
farsi iscrivere nel registro degli avvocati del Cantone in cui
dispongono di un indirizzo professionale. Grazie a tale iscrizione
potranno esercitare la rappresentanza in giudizio in tutta la
Svizzera senza necessitare di ulteriori autorizzazioni.
In conseguenza della libera circolazione sul territorio nazionale,
la legge sugli avvocati uniforma poi le regole professionali e le
misure disciplinari. Tale unificazione agevola la circolazione degli
avvocati, i quali non si debbono più curare delle specificità
cantonali.
Fondandosi sull'accordo settoriale tra Svizzera e CE sulla libera
circolazione delle persone, la legge sugli avvocati disciplina infine
le modalità di ammissione degli avvocati cittadini di Stati membri
dell'UE intenzionati a esercitare il patrocinio in Svizzera. Dato che
l'accordo sulla libera circolazione è stato ripreso nella Convenzione
istitutiva dell'AELS, la legge sugli avvocati è stata adeguata di
conseguenza, estendendone il campo d'applicazione personale agli
avvocati cittadini di Stati membri dell'AELS. Tale modifica della
legge sugli avvocati entrerà tuttavia in vigore soltanto il 1° agosto
2002, una volta scaduto il termine di referendum.

Contatto:

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Jeanne Ramseyer
Ufficio federale di giustizia
Tel. +41/31/322'83'98

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Servizio d'informazione
Tel. +41/31/322'18'18
Fax +41/31/322'40'82
mailto:info@gs-ejpd.admin.ch
Internet: http://www.ejpd.admin.ch

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