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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Documenti di viaggio per stranieri: standard di sicurezza più elevati

Berna (ots)

27.10.2004. Dal 1° dicembre 2004 l’Ufficio federale
dei rifugiati (UFR) rilascerà agli stranieri nuovi documenti di 
viaggio leggibili elettronicamente. I nuovi documenti soddisfano i 
più recenti standard internazionali di sicurezza contro le 
contraffazioni. Contestualmente al rilascio di nuovi documenti di 
viaggio, il 1° dicembre 2004 entrerà in vigore la revisione totale 
dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a 
stranieri.
Sulla base della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, 
della Convenzione sullo statuto degli apolidi e dell’ordinanza 
concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV), 
l’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) rilascia annualmente circa 12 
000 documenti di viaggio. Tra questi rientrano documenti di viaggio 
per richiedenti l’asilo, passaporti per stranieri (apolidi 
riconosciuti e persone sprovviste di documenti con permessi di 
domicilio o dimora) nonché documenti di identità per persone 
sprovviste di documenti, per richiedenti l’asilo, per persone 
bisognose di protezione o ammesse provvisoriamente.
Dal 1° dicembre 2004 l’UFR sostituirà tali documenti, non più al 
passo con gli attuali standard internazionali di sicurezza, con 
nuovi documenti leggibili elettronicamente e che non possono essere 
contraffatti, apportando un importante contributo alla lotta contro 
l’impiego abusivo dei documenti di viaggio.
Modifica dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di 
viaggio a stranieri (ODV)
Per consentire all’UFR di procedere al rilascio dei nuovi documenti 
di viaggio, si è proceduto alla revisione dell’ordinanza concernente 
il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV). Ciò ha 
consentito inoltre di definire la base legale necessaria alla messa 
in funzione del nuovo sistema di elaborazione dei dati ISR (sistema 
d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio), 
indispensabile all’elaborazione dei dati per il rilascio di nuovi 
documenti di viaggio.
L’aumento dei costi per il materiale e per la fabbricazione dei 
documenti di viaggio, derivante dai nuovi standard di sicurezza, ha 
imposto un adeguamento degli emolumenti per il rilascio dei 
documenti. Per compensare tale rincaro, la durata di validità dei 
documenti è stata portata ad un massimo di 5 anni.
La revisione dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di 
viaggio ha inoltre fatto maggiore chiarezza sui motivi di rifiuto o 
ritiro, rendendo così più difficile l’impiego abusivo dei documenti.
Altre informazioni
Brigitte Hauser, capo Media e Comunicazione UFR, tel. 031 325 93 50

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