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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Lotta ancora più efficiente contro il terrorismo Il Consiglio federale prepara la ratifica di due Convenzioni dell'ONU

Berna (ots)

26.06.2003. A fine settembre, la Svizzera ratificherà
le due ultime Convenzioni dell'ONU per la lotta contro il 
terrorismo. Grazie a questi due strumenti si potrà operare in modo 
efficiente contro il finanzia-mento del terrorismo e contro gli 
attentati terroristici con esplosivo. Il Consiglio federale ha 
inoltre posto in vigore per il 1°ottobre 2003 le relative modifiche 
del Codice penale.
La prevenzione e la repressione del terrorismo attraverso la 
cooperazione internazionale hanno assunto un'importanza 
significativa dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 
negli Stati Uniti. In tale ottica, nel quadro del diritto 
internazionale pubblico sono state in particolare adottate dodici 
Convenzioni ONU e protocolli addizionali per la repressione del 
terrorismo, di cui la Svizzera ne ha già ratificate e attuate dieci. 
Aderendo alle due restanti, il Consiglio federale intende far sì che 
anche in futuro la Svizzera non rappresenti un luogo attrattivo per 
terroristi o per il sostegno ad attività terroristiche.
Prevenire e combattere gli attentati terroristici
Aderendo alla Convenzione per la repressione degli attentati 
terroristici con esplosivo, gli Stati membri si impegnano a punire 
penalmente gli autori e i complici di attentati compiuti con cariche 
esplosive o altri congegni letali (p. es. con prodotti chimici 
tossici o con armi biologiche). La Convenzione disciplina inoltre la 
cooperazione internazionale in materia di prevenzione e di lotta 
contro gli attentati terroristici. La Convenzione è compatibile con 
il diritto svizzero in vigore e non crea nessun nuovo obbligo.
La Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo 
estende la punibilità alle premesse dell'attività terroristica, al 
fine di togliere al terrorismo le sue fondamenta finanziarie. Una 
serie di misure preventive e repressive è destinata a ostacolare le 
transazioni finanziarie, che altrimenti potrebbero contribuire al 
successo di operazioni terroristiche. La Svizzera ha firmato la 
Convenzione già due anni fa e con la ratifica farà sì che la sua 
piazza finanziaria non venga sfruttata per sostenere economicamente 
tali attività terroristiche.
Nuove norme in materia penale
Ponendo in vigore due norme penali il 1°ottobre 2003, il Consiglio 
federale permetterà alla Svizzera di onorare gli impegni presi 
nell'ambito della Convenzione per la repressione del finanziamento 
del terrorismo: la norma penale sul finanziamento del terrorismo 
prevede una sanzione penale per chi raccoglie beni patrimoniali o li 
mette a disposizione con l'intenzione di sostenere atti 
terroristici. La disposizione sulla responsabilità dell'impresa, già 
definita nel quadro della revisione della Parte generale del Codice 
penale, è inoltre estesa al finanziamento del terrorismo.
Identificazione di utenti di carte prepagate
Nel dibattimento concernente la ratifica e l'applicazione della 
Convenzione per la repressione del terrorismo il Parlamento aveva 
aggiunto nella legge federale sulla sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni una 
disposizione relativa all'obbligo di identificazione di carte 
prepagate. Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione 
commerciale con il cliente, gli offerenti devono poter fornire 
informazioni circa gli utenti delle carte prepagate (nome, indirizzo 
e, eventualmente, professione). Questa regolamentazione corrisponde 
a un'esigenza delle autorità preposte al perseguimento penale: 
infatti i criminali usano viepiù carte prepagate che assicurano loro 
l'anonimato. Anche tra i gruppi terroristici l'uso di carte 
prepagate svizzere è ricorrente. Tale disposizione non è però 
indispensabile all'attuazione delle Convenzioni ed entrerà pertanto 
in vigore soltanto il 1°luglio 2004. Il Dipartimento federale 
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 
(DATEC) disporrà così di più tempo per attuare tale disposizione 
insieme agli offerenti di servizi di telecomunicazione e ai 
rappresentanti delle autorità preposte al perseguimento penale.
Altre informazioni:
Ernst Gnägi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 40 81

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