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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

Obbligo di autorizzazione per i refrigeranti sintetici: termine transitorio per le pompe di calore nel settore abitativo

Berna (ots)

Durante la seduta di mercoledì scorso, il Consiglio
federale ha prorogato dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2007 
l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione per le pompe di 
calore domestiche funzionanti con oltre tre chilogrammi di 
refrigeranti sintetici. Si tratta di un termine transitorio che 
dovrà servire in primo luogo a sgravare le autorità esecutive.
Le pompe di calore destinate ad edifici abitativi funzionano ancora 
oggi con refrigeranti sintetici. Si tratta di sostanze "stabili 
nell’aria", le quali, una volta giunte nell’atmosfera, vi restano a 
lungo ed agiscono come gas ad effetto serra. Nel quadro di una 
modifica dell’ordinanza sulle sostanze, il 1° gennaio 2004 è entrato 
in vigore un obbligo di autorizzazione generale per gli impianti di 
refrigerazione con oltre tre chilogrammi di refrigeranti sintetici, 
valido anche, in linea di principio, per le pompe di calore. Con 
decisione del 23 giugno 2004, tuttavia, il Consiglio federale ha 
prorogato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore di tale obbligo per 
le pompe di calore di fabbricazione industriale destinate agli 
edifici abitativi e caratterizzate da un ciclo frigorigeno 
permanentemente chiuso.
Il rinvio del termine inizialmente stabilito è stato dettato 
innanzitutto dalla grande quantità di richieste di autorizzazione 
previste per le pompe di calore impiegate nel settore abitativo, che 
avrebbe costituito per i Cantoni un difficile problema da risolvere 
a breve termine. Il sistema informatico per il disbrigo della 
procedura è infatti ancora in fase di elaborazione, mentre ogni 
anno, a livello nazionale, sono più di 8'000 gli edifici abitativi 
in cui vengono installate o sostituite delle pompe di calore.
Il termine transitorio non riguarda invece gli impianti destinati 
alla refrigerazione commerciale ed industriale e alla 
climatizzazione. L’UFAFP invierà nelle prossime settimane ai Cantoni 
ed ai settori interessati una raccomandazione e delle istruzioni per 
l’applicazione dell’obbligo di autorizzazione.
Berna, 25 giugno 2004
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni
Servizio stampa e informazione
Informazioni:
Christoph Rentsch, capo della sezione Prodotti pericolosi 
dell’UFAFP, tel. 031 322 93 64
Allegati:
Modifica dell’ordinanza sulle sostanze (allegato 4.15: nuovo termine 
transitorio concernente l’obbligo di autorizzazione per le pompe di 
calore negli edifici abitativi)

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