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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: La Convenzione dell’Aia sui rapimenti: bambini più tutelati Il Consiglio federale risponde a tre interventi parlamentari sul tema del rapimento internazionale di minori

Berna (ots)

19.09.2003. La Convenzione dell’Aia sui rapimenti
internazionali di minori si è dimostrata di principio efficace nella 
sua applicazione. Nell’ambito dei rimpatri di minori ci si può però 
sporadicamente trovare di fronte a casi sociali gravi. Il Consiglio 
federale intende pertanto adoperarsi per un adeguamento della 
Convenzione. È ciò che ha risposto a tre interventi parlamentari.
La Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento 
internazionale di minori ha l’obiettivo di ricondurre nel loro 
ambiente abituale i minori rapiti, indipendentemente dal fatto che 
siano stati rapiti dal padre o dalla madre e a prescindere dalla 
nazionalità delle persone coinvolte. Grazie all’effetto preventivo 
della Convenzione e all’attività di consulenza e di mediazione 
svolta dalle autorità interessate, un terzo dei casi è risolto 
rapidamente e consensualmente, mentre un altro terzo richiede 
interventi e trattative di più lunga durata. Nei casi rimanenti la 
relazione tra i genitori è deteriorata al punto che per la procedura 
di ritorno si rende necessario il ricorso a più istanze giudiziarie. 
Rispondendo agli interventi delle consigliere nazionali Doris 
Leuthard, Ruth-Gaby Vermot-Mangold e Vreni Hubmann, il Consiglio 
federale ha sottolineato che la nomina di un patrocinatore prima 
ancora di intraprendere un tentativo di mediazione e di intavolare 
trattative in vista di una conciliazione non permetterebbe di 
realizzare l’obiettivo perseguito.
Non sradicare inutilmente il bambino
Il Consiglio federale ricorda che la Convenzione dell’Aia parte dal 
presupposto che, per il bene del minore e in considerazione dei 
dissidi famigliari che già lo turbano, occorre evitare di sradicarlo 
inutilmente dal suo ambiente e di allontanarlo dal genitore rimasto 
nel suo luogo di dimora abituale. Spetta pertanto al giudice del 
luogo di dimora abituale decidere sui diritti di padre e madre, 
poiché tale magistrato conosce più a fondo le condizioni di vita del 
minore e dei suoi genitori. Il giudice competente per la procedura 
di ritorno non deve decidere quale dei due genitori è più indicato 
per assistere ed educare il minore, al fine di non pregiudicare la 
questione ancora controversa relativa al diritto di custodia e di 
affidamento. Può invece negare il ritorno, se questo espone il 
minore a un grave pericolo per la sua integrità fisica o psichica.
Determinante la disponibilità dei genitori a cooperare e a giungere 
a un compromesso
I casi menzionati dalle parlamentari non sono rappresentativi. La 
maggior parte dei minori sono rimpatriati dai genitori, senza 
l’ausilio delle autorità. Se i genitori non intendono o non sono in 
grado di organizzare il ritorno dei minori, si può fare ricorso ai 
servizi dell’Autorità centrale in seno all’Ufficio federale di 
giustizia. Un ritorno può però avvenire in condizioni ottimali, 
rispettando il più possibile il bene del minore, unicamente se i 
genitori sono disposti a cooperare e a trovare compromessi. Poiché 
nell’ambito dei rimpatri di minori ci si può in effetti trovare 
sporadicamente di fronte a casi sociali gravi, il Consiglio federale 
si adopererà per un adeguamento della Convenzione dell’Aia e 
intensificherà gli sforzi volti ad applicare le norme conformemente 
al bene dei minori.
Altre informazioni:
David Urwyler, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 323 41 32

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