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(ots) (CS) Assicurazione malattie - nuovo modello di rimunerazione dei medicamenti in vigore dal 2001

(ots)

Assicurazione malattie: nuovo modello di rimunerazione dei medicamenti in vigore dal 2001 Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2001 del nuovo sistema di rimunerazione per la consegna di medicamenti a carico dell'assicurazione malattie. Il nuovo modello prevede che le consulenze di farmacisti e medici dispensatori vengano separate dai costi di produzione e distribuzione e rimborsate secondo tariffe. S'intende così spezzare il meccanismo che permette di realizzare un guadagno in percentuale consegnando molti medicamenti o medicamenti particolarmente cari. In questo modo ci si aspetta a medio e lungo termine un effetto di contenimento sui costi dei medicamenti.

La prima revisione parziale della Legge federale
sull'assicurazione malattie (LAMal), adottata dal Parlamento nella
sessione primaverile del 2000, prevede la tariffazione delle
prestazioni dei farmacisti indipendentemente dal prezzo dei
medicamenti. Si è così aperta la strada a una nuova regolamentazione
in materia di rimunerazione delle prestazioni logistiche (margine)
nella consegna di medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie
obbligatoria. Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per
l'1.1.2001 delle modifiche all'Ordinanza sull'assicurazione malattie
(OAMal) necessarie alla realizzazione del nuovo sistema. In seguito
il DFI metterà in vigore per la stessa data le necessarie modifiche
all'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (OPre).
L'attuale ordinamento dei margini nella vendita dei medicamenti
crea stimoli indesiderati offrendo vantaggi ai fornitori di
prestazioni (farmacisti, medici dispensatori) che consegnano grandi
quantità di medicamenti o medicamenti particolarmente cari. Con il
nuovo modello di rimunerazione, invece, le prestazioni di consulenza
vengono rifuse secondo tariffe specifiche indipendentemente dal
prezzo di vendita dei medicamenti. Ai fornitori di prestazioni rimane
però un margine ridotto, teso soprattutto a coprire gli oneri
logistici. Dalla nuova regolamentazione si attende un effetto
positivo sui costi dei medicamenti nell'ambito dell'assicurazione
malattie obbligatoria. Inoltre, per i medicamenti rimborsati
dall'assicurazione malattie, in futuro il confronto con i prezzi
praticati all'estero avverrà sulla base dei prezzi di fabbrica per la
consegna e non dei prezzi di vendita al pubblico.
Sono state riviste anche altre disposizioni concernenti i
medicamenti coperti dall'assicurazione malattie: prezzo e copertura
assicurativa devono essere riesaminati alla scadenza del brevetto, ma
al più tardi 15 anni dopo l'iscrizione nell'Elenco delle specialità.
Finora l'iscrizione non aveva alcuna relazione con la durata del
brevetto. Inoltre, è stata aggiornata la regolamentazione della
pubblicazione dell'Elenco delle specialità.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO Servizio stampa e informazione
Informazioni: 031 / 322 90 04 Fritz Britt, vicedirettore capo
della Divisione principale assicurazione malattia e infortuni Ufficio
fed. delle assicurazioni sociali Allegati: - Documentazione per la
stampa "Medicamenti" e "Panoramica: le diverse categorie di
medicamenti" Modifiche d'ordinanze I comunicati stampa dell'UFAS ed
ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo Internet
www.ufas.admin.ch
Documentazione per la stampa UFAS, 6 ottobre 2000 "Medicamenti"
Modifiche all'OAMal/OPre per l'1.1.2001: nuovo modello di
rimunerazione per la consegna di medicamenti a carico delle casse
malati Le modifiche d'ordinanza regolano la futura determinazione dei
prezzi dei medicamenti rimborsati dalle casse malati e la
rimunerazione delle prestazioni di consulenza dei professionisti
autorizzati a consegnare questi prodotti agli assicurati.
Separazione dei costi di fabbricazione/distribuzione e di
   consegna/consulenza
Sistema attuale Nuovo sistema di rimunerazione
Confronto con i prezzi all'estero sulla base dei prezzi di vendita
al pubblico senza IVA Prez-zo del-l'ES Prestazioni specialistiche dei
fornitori di prestazioni ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 lett. h LAMal
Prez-zo del-l'ES Parte propria alla distribuzione Medicamenti
soggetti a ricetta medica: margine per imballaggio Margine
percentuale sul prezzo di fabbrica per la consegna Prezzo di fabbrica
per la consegna Confronto con i prezzi all'estero sulla base dei
prezzi di fabbrica per la consegna Solo i medicamenti figuranti
nell'Elenco delle specialità (ES) sono a carico delle casse malati.
L'elenco indica anche il prezzo massimo rimborsato dall'assicurazione
sociale malattie.
Le prestazioni specialistiche (di consulenza) dei farmacisti e dei
medici dispensatori vengono separate dalla parte propria alla
fabbricazione e alla distribuzione e rimborsate secondo tariffe. Il
margine di questi professionisti è invece ridotto e deve coprire
principalmente le spese logistiche. La rimunerazione delle
prestazioni di consulenza sarà stabilita nel quadro di convenzioni
tariffali tra assicuratori-malattie e fornitori di prestazioni. Per i
medici dispensatori le prestazioni inerenti la consegna di
medicamenti sono comprese nella tassa per il consulto medico
nell'ambito delle tariffe per le singole prestazioni.
In futuro il confronto con i prezzi dei medicamenti a carico delle
casse malati praticati all'estero sarà effettuato sulla base dei
prezzi di fabbrica per la consegna invece che di quelli di vendita al
pubblico. L'ES continuerà invece a contenere i prezzi di vendita al
pubblico. Per questo motivo la differenza tra il prezzo di fabbrica
per la consegna e il prezzo di vendita al pubblico, vale a dire la
parte propria alla distribuzione, deve essere valutata a livello
statale. La parte propria alla distribuzione può essere composta da
due elementi: un margine percentuale del prezzo di fabbrica per la
consegna e un margine consistente in un importo forfetario in franchi
per imballaggio. Affinché non risulti troppo elevato in relazione al
prezzo di medicamenti poco costosi, il margine per imballaggio può
essere graduato secondo le categorie di prezzo. I margini possono
essere calcolati in modo diverso a seconda dei fornitori di
prestazioni e delle categorie di consegna. Per quanto riguarda la
loro determinazione da parte dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, deve svilupparsi una prassi nella fase
introduttiva. Allo scopo si possono prendere in considerazione
percentuali ed importi già convenuti tra la Società svizzera dei
farmacisti e il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri
nell'ambito di una convenzione tariffale.
Nessuna incidenza sui costi Nell'assicurazione di base, i costi
dei medicamenti non subiranno complessivamente un aumento in seguito
al nuovo modello di rimunerazione. Dall'eliminazione di incentivi
indesiderati nell'ambito della consegna dei medicamenti ci si attende
un effetto positivo sull'evoluzione dei costi dei medicamenti
nell'assicurazione malattie obbligatoria. Il nuovo sistema comporterà
tuttavia un trasferimento dei costi: aumenterà il prezzo dei
medicamenti poco costosi, mentre diminuirà quello dei medicamenti più
cari. Grazie alla possibilità di differenziare la parte propria alla
distribuzione in base all'ammontare del prezzo di fabbrica per la
consegna, ai fornitori di prestazioni e alla categoria di consegna,
questo trasferimento dei costi può essere comunque limitato. Rimborso
delle prestazioni di consulenza per tutti i medicamenti a carico
delle casse malati Il margine per imballaggio può sì essere adeguato
gradualmente al livello del corrispondente prezzo di fabbrica per la
consegna, ma, sommato alla rimunerazione della prestazione di
consulenza, in relazione al prezzo complessivo dell'ES risulta
superiore per i medicamenti particolarmente economici rispetto a
quelli più cari. Per questo motivo nella procedura di consultazione
si proponeva di applicare il nuovo modello di rimunerazione solo a
una parte dei medicamenti ammessi nell'ES, ossia a quelli delle
categorie di consegna A (consegna da parte di farmacisti previa
ricetta medica non rinnovabile senza l'autorizzazione del medico) e B
(consegna da parte di farmacisti previa ricetta medica) e di
mantenere le attuali disposizioni per i medicamenti delle categorie C
e D, a carico delle casse malati, ma per i quali non è necessaria la
ricetta medica, che tendenzialmente sono prodotti piuttosto
economici.
Conclusa la procedura di consultazione il Consiglio federale ha
deciso che le prestazioni di consulenza potranno essere rimborsate
per tutti i medicamenti a carico delle casse malati. Queste
prestazioni svolgono un ruolo importante anche per quanto riguarda i
medicamenti a carico delle casse malati per i quali non è necessaria
la ricetta medica. Prevedendo solo un margine percentuale, ma non un
margine per imballaggio, per i medicamenti rimborsati
dall'assicurazione malattie delle categorie di consegna C e D, se ne
impedisce un eccessivo rincaro. Inoltre, la loro economicità è
valutata prevalentemente in base a un confronto con i medicamenti già
ammessi nell'ES. Ciò è possibile in quanto nuovi prodotti delle
categorie C e D solo raramente contengono sostanze attive
completamente nuove dal punto di vista terapeutico, e quindi nella
stragrande maggioranza dei casi possono essere paragonati con
prodotti simili figuranti nell'ES.
Panoramica: le diverse categorie di medicamenti Al momento
dell'autorizzazione allo smercio, l'Ufficio intercantonale di
controllo dei medicamenti (UICM) attribuisce ogni medicamento a una
categoria di consegna: A: consegna da parte delle farmacie previa
ricetta medica non rinnovabile senza l'autorizzazione del medico
(senza un'autorizzazione formale del medico il medicamento può essere
consegnato in farmacia un'unica volta) B: consegna da parte delle
farmacie previa ricetta medica (si possono prevedere anche consegne
ripetute) C: consegna da parte delle farmacie senza ricetta medica D:
consegna da parte delle farmacie e drogherie senza ricetta medica E:
consegna senza ricetta medica anche al di fuori di farmacie e
drogherie Questa classificazione dell'UICM non va confusa con
l'ordinamento della LAMal conformemente al quale l'assicurazione
malattie obbligatoria rimborsa solo i medicamenti prescritti da un
medico, vale a dire che anche un medicamento che può essere
consegnato senza ricetta medica deve essere prescritto da un medico
per essere rimborsato dall'assicurazione di base. Un medicamento
acquistato senza prescrizione medica non è quindi assunto
dall'assicurazione di base.
Tutti i medicamenti rimborsati dall'assicurazione malattie
obbligatoria sono registrati in modo esaustivo nell'Elenco delle
specialità (ES), che attualmente contiene medicamenti delle categorie
di vendita A, B, C e D, ma nessuno della categoria E: A: circa 950
medicamenti (15%) B: " 4300 " (69%) C: " 500 " (8%) D: " 460 " (8%)
Totale circa 6210 medicamenti nell'ES (100%) La nozione di
"medicamento" si orienta sulle unità di imballaggio quali unità di
calcolo. Se la stessa sostanza attiva è presente sul mercato in
diverse forme di somministrazione, di dosaggio e di dimensioni
d'imballaggio, il prodotto viene calcolato rispettivamente più volte.
Se ci si basa solo sulle sostanze attive quali unità misurabili,
nell'ES si trovano circa 2500 "preparati".
ots originale: Divisione principale assicurazione malattia e
infortuni Ufficio fed. delle assicurazioni
Internet: www.newsaktuell.ch
contatto:
Fritz Britt, vicedirettore capo della Divisione principale
assicurazione malattia e infortuni Ufficio fed. delle assicurazioni,
Tel 031 322 9004
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