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Bundesamt für Verkehr BAV

Schede informativa: Libero accesso alla rete ferroviaria: condizione per il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia

Berna (ots)

1. Contesto In base a un certificato di sicurezza
rilasciato dall’Ufficio federale dei trasporti, le imprese 
ferroviarie estere ottengono l’accesso alla rete svizzera. È questo 
uno degli elementi di una strategia globale di politica dei 
trasporti volta a rafforzare la competitività della rotaia e a 
favorire il trasferimento del traffico merci dalla strada alla 
ferrovia. La politica di trasferimento avrà successo solo se i 
trasporti transfrontalieri saranno gestiti sotto la responsabilità 
di un unico operatore, come già avviene per la strada e il traffico 
aereo. In tal modo, in futuro i trasporti merci internazionali per 
ferrovia saranno più veloci, efficienti e puntuali.
2.	Reciproco accesso alle reti ferroviarie
La competitività della rotaia viene rafforzata dalla riforma 
delle 
ferrovie, da ingenti investimenti nelle infrastrutture e da misure 
che favoriscono il trasferimento del traffico dalla strada alla 
rotaia. Importante, in questo contesto, anche l’accordo bilaterale 
sui trasporti terrestri, entrato in vigore all’inizio del 2002. La 
Svizzera e l’Ue si sono accordate sulla reciproca apertura della 
rete ferroviaria al traffico merci: il nostro Paese concede 
l’accesso alla rete svizzera a quelle imprese ferroviarie che già 
circolano sulla rete di uno Stato membro dell’Ue, e viceversa.
Grazie alla libera circolazione transfrontaliera delle ferrovie, 
il 
trasporto diventa più veloce, efficiente, economico e puntuale. 
Alle 
frontiere si evita per esempio il cambio dei macchinisti e del 
materiale rotabile, costoso e complicato in termini operativi. I 
cambi vengono effettuati solo laddove è strettamente necessario per 
l’esercizio. Per i clienti diventa più semplice ed attrattivo 
trasportare merci per ferrovia, dal momento che la responsabilità 
incombe ad un unico operatore ferroviario. Se le frontiere di Stato 
continuassero a costituire delle barriere per i macchinisti e i 
salari, a livello europeo il trasporto merci per ferrovia sarebbe 
svantaggiato rispetto alla strada e l’obiettivo di trasferimento 
verrebbe disatteso.
3.	La sede della ditta decide delle condizioni di lavoro
Nei settori edilizio e agricolo, grazie alla legge federale sui 
lavoratori distaccati in Svizzera e alle misure di accompagnamento 
relative alla libera circolazione, sono state definite regole per 
gli stranieri che lavorano in Svizzera. Nei cosiddetti settori 
”mobili“, invece, fa stato il Paese in cui l’impresa ha sede. 
Questo 
principio, valido per il trasporto stradale e per il traffico 
aereo, 
va applicato anche alla ferrovia. Sarebbe infatti inconcepibile che 
un pilota o un camionista venissero pagati meglio per un 
volo/tragitto fino alla frontiera, rispetto al percorso all’estero. 
Per le ditte estere ciò significa che valgono, per esempio, le 
condizioni di lavoro fissate in Germania o in Francia. Resta di 
competenza di ogni singolo Stato il certificato di sicurezza, a cui 
sono soggetti il personale e i veicoli.
4. Contratti collettivi di lavoro e controlli Ciò non significa 
tuttavia che la Svizzera è disposta ad accettare condizioni di 
lavoro sleali o addirittura il dumping salariale da parte di 
imprese 
di trasporto estere. Per combattere gli abusi vi sono diversi 
strumenti:
•	il provvedimento più efficace è costituito dai contratti di 
lavoro collettivi (CCL) o d’impresa tra le ditte e le associazioni 
del personale, per esempio nel trasporto merci transalpino. FFS 
Cargo SA dispone di un CCL. Il DATEC vedrebbe di buon occhio 
un’intesa tra 
i sindacati e le imprese attive nei diversi Paesi europei. Il 
rappresentante della Confederazione in seno al Consiglio di 
amministrazione della BLS è stato incaricato di adoperarsi a favore 
di una rapida conclusione dei negoziati per il CCL. Anche iI 
Cantone di Berna, quale principale proprietario della BLS, deve 
fare sì che le trattative si concludano celermente;
•	interessante anche l’idea dello scambio di prestazioni: le 
imprese ferroviarie e le associazioni del personale si accordano, 
nel limite delle possibilità operative, sul principio che i 
macchinisti svizzeri possono circolare su tratte estere, così come 
i loro colleghi stranieri possono lavorare in Svizzera;
• nel caso dei permessi di accesso alla rete rilasciati dalla 
Svizzera (a imprese con sede o con filiali in Svizzera), la legge 
sulle ferrovie prescrive che vengano rispettate le regole del 
diritto del lavoro e che siano garantite le condizioni di lavoro in 
uso nel settore. L’UFT è stato incaricato di vegliare sul 
sistematico rispetto dell’obbligo di dichiarazione e di 
pubblicazione delle condizioni di lavoro e di svolgere un esame di 
plausibilità in base ai criteri di base “salario, vacanze, tempo di 
lavoro”. Una procedura analoga applicata al rilascio delle 
concessioni nel settore postale si rivela sin d’ora positiva.
5.	Possibilità di intervento sul piano legale
In presenza di indizi che le disposizioni in materia di accesso 
alla 
rete non sono rispettate, si possono adottare le seguenti misure:
•	l’UFT si attiva d’ufficio in base alla presunzione di 
abuso. Tale procedura termina con la determinazione della 
fattispecie e la valutazione della stessa. Eventuali misure 
correttive vengono ordinate nel quadro di una decisione impugnabile;
•	contro un permesso di accesso alla rete rilasciato dall’UFT 
può essere presentato ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso 
in materia d’infrastrutture e ambiente;
• l’UFT si attiva in base a una denuncia (denuncia all’autorità 
di 
sorveglianza; cfr. art. 71 LPA; RS 172.021 legge federale sulla 
procedura amministrativa).
Berna, 3 dicembre 2004
Ufficio federale dei trasporti
Politica e comunicazione

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