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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

DATEC (UFAFP) - Tassa CO2 sui combustibili: fissate le condizioni concrete

Berna (ots)

Due ordinanze regolano l’introduzione della tassa sul
CO2 applicata ai combustibili e il computo delle riduzioni delle 
emissioni conseguite all’estero. Il Consiglio federale le ha 
adottate oggi insieme al messaggio, destinato al Parlamento, 
sull'approvazione dell'aliquota della tassa di 35 franchi per 
tonnellata di CO2 emessa dai combustibili. La tassa CO2 sui 
combustibili e il “centesimo per il clima” sui carburanti 
consentiranno di raggiungere gli obiettivi di politica climatica 
fissati dalla legge sul CO2 e dal Protocollo di Kyoto.
Secondo la legge sul CO2, le emissioni di biossido di carbonio (o 
anidride carbonica) generate dai vettori energetici fossili dovranno 
essere ridotte complessivamente del 10 per cento entro il 2010. In 
base a calcoli effettuati su modelli si prevede che, grazie ai 
provvedimenti volontari adottati nel settore dei combustibili, entro 
quella data le emissioni dovute a questi ultimi diminuiranno 
dell'11,4 per cento. Quelle imputabili ai carburanti, invece, 
aumenteranno del 7,9 per cento. Per raggiungere gli obiettivi 
complessivi di riduzione stabiliti dalla legge sul CO2, pertanto, 
sarà necessario ridurre le emissioni di altri 2,9 milioni di 
tonnellate di CO2. Al fine di colmare questo divario, il Consiglio 
federale ha deciso lo scorso marzo, sulla base dei risultati di una 
consultazione, di adottare ulteriori misure di riduzione. Intende in 
particolare introdurre una tassa sul CO2 applicata ai combustibili 
fossili e sperimentare il "centesimo per il clima" sui carburanti, 
che sarà riscosso dalle aziende petrolifere fino alla fine del 2007.
Per attuare tale decisione, il Governo ha approvato oggi due 
ordinanze: • l'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul 
CO2), che fissa l’aliquota e il campo di applicazione della tassa 
nonché la sua riscossione, l'esenzione e la distribuzione dei 
proventi; • l’ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni 
conseguite all’estero (ordinanza sul computo delle riduzioni di 
CO2), che stabilisce il volume e la qualità dei certificati 
d’emissione esteri computabili (vedi riquadro Contenuto delle due 
ordinanze relative al CO2) Oltre ai due atti normativi, il Consiglio 
federale ha adottato anche un messaggio all’attenzione del 
Parlamento, nel quale chiede alle Camere federali di approvare 
l’aliquota della tassa, pari a 35 franchi per tonnellata di CO2. 
Tale aliquota permetterà di ridurre le emissioni di altri 0,7 
milioni di tonnellate di CO2 entro il 2010. Per non compromettere la 
propria competitività, le imprese possono chiedere l'esenzione dalla 
tassa, purché si impegnino formalmente, nei confronti della 
Confederazione, a ridurre le emissioni di biossido di carbonio. 
Oltre 300 imprese hanno già concordato degli obiettivi di riduzione 
che consentiranno loro di essere esentate dal pagamento della tassa 
e di partecipare al commercio delle emissioni. Alle imprese che 
hanno sottoscritto impegni di riduzione viene attribuita una 
quantità di diritti di emissione pari all’obiettivo di limitazione 
delle emissioni da esse stabilito. Se le imprese emettono meno CO2 
rispetto all’obiettivo di limitazione fissato, possono vendere i 
diritti eccedenti. Se invece le emissioni sono superiori al limite 
concordato, i crediti mancanti devono essere acquistati. In tale 
ambito è prevista un'armonizzazione con il sistema europeo di 
scambio delle emissioni, che aumenterà il margine di manovra delle 
imprese per quanto riguarda la vendita e l’acquisto di crediti.
La tassa sul CO2 La tassa sul CO2, che promuove la riduzione delle 
emissioni di biossido di carbonio, non è un'imposta ma una tassa 
d’incentivazione. I proventi stimati, in media 650 milioni di 
franchi all'anno, saranno restituiti alla popolazione attraverso le 
casse malati (circa 50 franchi a testa) e alle imprese tramite le 
casse di compensazione AVS (circa 110 franchi per 100'000 franchi di 
massa salariale).
Il "centesimo per il clima" Il "centesimo per il clima" sui 
carburanti è un provvedimento volontario adottato dal settore 
petrolifero. Le imprese private applicheranno sul prezzo dei 
carburanti un supplemento compreso tra 1,3 e 1,9 centesimi al litro, 
che dovrà permettere di finanziare misure di riduzione delle 
emissioni in Svizzera e all’estero. Ci si attende in tal modo un 
calo di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2010, che 
contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo fissato. Di questi 1,8 
milioni di tonnellate, almeno 0,2 milioni dovranno essere ridotti 
con misure adottate a livello nazionale. I certificati d'emissione 
acquistati all'estero potranno coprire al massimo 1,6 milioni di 
tonnellate di CO2. Se entro il 2007 il “centesimo per il clima” non 
avrà dimostrato di poter contribuire come previsto al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione per il 2010, il Consiglio federale 
applicherà una tassa d'incentivazione sul CO2 anche alla benzina. 
L’efficacia del “centesimo per il clima" sarà verificata entro i 
termini stabiliti sulla base di appositi criteri. Il prossimo agosto 
il DATEC concluderà probabilmente un accordo in merito.
Gli obiettivi della legge sul CO2 e del Protocollo di Kyoto sono 
raggiungibili Sono in preparazione altre due misure volte a ridurre 
di circa 0,4 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 generate dai 
carburanti: l’introduzione di agevolazioni fiscali sull’imposta 
sugli oli minerali per i carburanti gassosi e i biocarburanti e la 
promozione delle automobili a basso consumo e a basso tasso di 
emissioni nel quadro dell'applicazione dell'imposta sugli 
autoveicoli. Pertanto, se si aggiungono i risultati della tassa sul 
CO2 (- 0,7 mln t) e del "centesimo per il clima" (- 1,8 mln t), 
l’obiettivo della legge sul CO2 potrà essere raggiunto (divario da 
colmare: 2,9 mln t). Queste misure consentiranno inoltre di 
realizzare l'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto (divario da 
colmare per tutti i gas serra: 2,5 mln t, convertiti in equivalenti 
di CO2).
Berna, 22 giugno 2005
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 
Servizio stampa DATEC, 031 322 55 11
Philippe Roch, direttore dell’UFAFP, 079 277 51 88
Arthur Mohr, capo della divisione Economia e ricerca dell’UFAFP, 
079 687 11 69
Allegati: - riquadro “Contenuto delle due ordinanze relative al 
CO2”; - le ordinanze, i rapporti esplicativi e il messaggio per 
l’approvazione dell’aliquota della tassa CO2 sui combustibili sono 
pubblicati al sito: http://www.ambiente- 
svizzera.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20050622/01172/index.html 
Internet: schede informative: tassa d’incentivazione sul CO2, 
“centesimo per il clima”, meccanismi flessibili del Protocollo di 
Kyoto, andamento delle emissioni di CO2 in Svizzera (consultabili al 
sito : 
http://www.umweltschweiz.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20050323/ 
01158/index.html#sprungmarke2) “Emissioni di gas serra ai sensi del 
Protocollo di Kyoto: previsioni per il 2010” (stato: 2005): 
http://www.umwelt- 
schweiz.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20050614/01169/index.html.
Contenuto delle due ordinanze relative al CO2 Ordinanza relativa 
alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2) • La tassa sul CO2 è 
applicata ai combustibili fossili. La relativa aliquota, pari a 35 
franchi per tonnellata di CO2, corrisponde a circa 9 centesimi per 
litro di olio da riscaldamento, circa 7 centesimi per m3 di gas 
naturale e circa 9 centesimi per kg di carbone fossile. Il legno e 
altri combustibili da biomassa sono considerati neutri, ovvero senza 
impatto sul bilancio sul CO2, e non sono pertanto soggetti alla 
tassa. • Per non compromettere la propria competitività, le imprese 
possono chiedere l’esenzione dalla tassa d’incentivazione. A tal 
fine devono però impegnarsi in modo giuridicamente vincolante a 
limitare le emissioni di CO2. L’entità della limitazione è stabilita 
in base alle potenzialità tecniche ed economiche delle singole 
imprese. • L’esenzione si attua mediante il rimborso della tassa 
pagata. Le imprese esentate presentano alla Direzione delle dogane 
una domanda di restituzione dell’importo versato al momento 
dell’acquisto dei combustibili. • Le imprese che si impegnano a 
limitare le emissioni ottengono diritti di emissione per il periodo 
2008-2012. I diritti eccedenti possono essere venduti ad altre 
imprese o conservati come credito per il periodo di adempimento 
successivo al 2012. Le imprese che invece emettono più CO2 rispetto 
ai diritti loro attribuiti devono acquistare i crediti mancanti 
sotto foma di certificati o diritti di emissione. • Oltre ai diritti 
di emissione eccedenti di altre imprese, possono essere acquistati 
anche certificati da Paesi esteri. Contrariamente a quanto avviene 
con i diritti di emissione interni, tuttavia, il volume dei 
certificati esteri computabili ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo di riduzione è limitato. • La tassa sul CO2 non è 
un’imposta. I proventi sono infatti restituiti alla popolazione e 
alle imprese. L'equa ripartizione tra la popolazione avviene 
mediante accredito sui premi delle casse malati. Alle imprese, 
invece, la tassa versata viene restituita tramite le casse di 
compensazione AVS. Sono escluse le imprese esentate.
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite 
all’estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2) • Per 
quanto riguarda la qualità delle misure di riduzione del CO2 e la 
prova della loro realizzazione, si applicano in sostanza le 
disposizioni vigenti a livello internazionale. I progetti di 
protezione del clima attuati in Paesi in via di sviluppo (CDM) 
devono essere convalidati, controllati e certificati da organismi di 
controllo accreditati. Per i progetti climatici in altri Paesi 
industrializzati (Joint Implementation), invece, è possibile 
applicare una procedura semplificata. • Per garantire che la parte 
più consistente delle misure di riduzione venga realizzata entro i 
confini nazionali, il volume dei certificati esteri computabili è 
limitato a circa 2 milioni di tonnellate di CO2, corrispondenti alla 
metà della quantità di biossido di carbonio da ridurre secondo la 
legge sul CO2. Di questo contingente, i provvedimenti volontari come 
il "centesimo per il clima" possono coprire al massimo 1,6 milioni 
di tonnellate, a cui si aggiungono i circa 0,4 milioni di tonnellate 
accreditati alle imprese che si sono impegnate a limitare le 
emissioni.

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