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BLW: In futuro i contingenti supplementari andranno richiesti alla BDTA SA

(ots)

Dal 1° gennaio 2003 i contingenti lattieri per animali acquistati nella regione di montagna dovranno essere richiesti alla banca dati sul traffico di animali (BDTA SA) inoltrando la nuova cartolina di notifica o via Internet. Le cartoline di notifica verranno inviate agli allevatori nei prossimi giorni. Immediatamente prima dell’acquisto, l’animale dev’essere stato tenuto ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di montagna.

Il provvedimento, introdotto contemporaneamente al contingentamento 
lattiero e che prevede l’assegnazione di un contingente 
supplementare di 2'000 kg di latte per animale acquistato nella 
regione di montagna, si è rivelato efficace per promuovere lo 
smercio di bestiame. Anche nel contesto della nuova politica 
agricola viene incentivata la ripartizione del lavoro fra la regione 
di montagna e quella di pianura.
L’estensione del periodo di acquisto a tutto l’anno, la rinuncia 
all’iscrizione obbligatoria degli animali acquistati nel libro 
genealogico e la revisione parziale delle funzioni dei tenitori dei 
registri genealogici, a partire dal 1° gennaio 2002, hanno reso più 
difficile il controllo delle esigenze che gli animali acquistati 
devono adempiere. Nella maggior parte dei casi, la durata di tenuta 
nella regione di montagna è attestata personalmente dal richiedente.
Alla luce di ciò, i Servizi cantonali interessati e l’Ufficio 
federale dell’agricoltura (UFAG) hanno deciso di amministrare i 
contingenti supplementari utilizzando i dati contenuti nella banca 
dati sul traffico di animali (BDTA) e nel sistema d’informazione 
sulla politica agricola (AGIS/SIPA). Il Consiglio federale ha 
concretizzato tale decisione modificando l’ordinanza sul 
contingentamento lattiero. Le modifiche entreranno in vigore il 1° 
gennaio 2003.
Cosa cambierà?
I produttori della regione di pianura che, a partire dal 1° gennaio 
2003, acquisteranno un animale da allevamento proveniente dalla 
regione di montagna potranno richiedere alla BDTA SA, 
contemporaneamente all’annuncio di arrivo dell’animale nell’azienda, 
un contingente supplementare. A tal fine la BDTA SA ha introdotto 
una nuova cartolina di notifica e adeguato le modalità di annuncio 
via Internet.
Se un animale deve venir macellato prima della scadenza del termine 
di tenuta di 6 mesi a causa di una malattia o per rendimento 
insufficiente, esso va sostituito entro 2 mesi con un animale da 
allevamento proveniente dalla regione di montagna che risponde ai 
medesimi requisiti. L’animale sostitutivo deve essere tenuto 
nell’azienda fintanto che non sarà completamente trascorso il 
periodo di tenuta di 6 mesi. Qualora l’animale macellato non venisse 
sostituito, decade il diritto a un contingente supplementare. Anche 
gli animali sostitutivi che danno diritto a un contingente 
supplementare vanno annunciati alla BDTA SA. Soltanto gli animali 
acquistati prima del 31 dicembre 2002 vanno notificati ai Servizi 
cantonali.
Conformemente all’ordinanza sulle epizoozie, gli aumenti e le 
diminuzioni degli effettivi vanno annunciati alla BDTA SA entro 3 
giorni lavorativi. Siccome questo termine è troppo breve per la 
richiesta di un contingente supplementare, gli interessati hanno a 
disposizione 60 giorni per inoltrare o rettificare la notifica. 
Questo termine corrisponde a quello applicato attualmente e consente 
di tenere maggiormente in considerazione gli interessi dei 
commercianti di bestiame. Le spese risultanti da una notifica 
tardiva o rettificata vengono fatturate dalla BDTA SA al 
richiedente.
Disposizione transitoria
Una delle principali esigenze poste agli animali è quella che 
prevede che immediatamente prima dell’acquisto essi siano stati 
tenuti ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di 
montagna.
La BDTA contiene dati che consentono di stabilire dove e per quanto 
tempo un animale è stato tenuto (tracciabilità dell’animale). 
Siccome alcuni allevatori non inoltrano le notifiche richieste, la 
BDTA presenta ancora delle lacune che rendono impossibile un 
controllo esaustivo su base elettronica. Nel 2003, in caso di 
tracciabilità incompleta dell’animale, gli allevatori hanno la 
possibilità di inoltrare ai Servizi cantonali le copie dei documenti 
d’accompagnamento che attestano che prima dell’acquisto l’animale è 
stato tenuto ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione 
di montagna. I Servizi cantonali esaminano le prove e le trasmettono 
all’UFAG corredate del loro parere positivo o negativo. Terminato 
l’esame della domanda, la competente federazione lattiera procede 
all’assegnazione del contingente lattiero.
Mediante queste nuove disposizioni in materia di presentazione della 
domanda s’intende semplificare l’amministrazione e migliorare la 
disciplina di notifica alla BDTA SA. Per tale motivo la disposizione 
transitoria verrà applicata soltanto nel 2003. Dal 1° gennaio 2004 
soltanto gli animali per i quali è garantita una tracciabilità 
completa daranno diritto ai contingenti supplementari.
Per ulteriori informazioni:
Paolo Degiorgi, Sezione Contingentamento lattiero, tel. 031 322 27 22
Ufficio federale dell’agricoltura
Servizio della stampa e dell’informazione

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