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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

Biosicurezza: il Consiglio federale adotta l’ordinanza di Cartagena

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza di
Cartagena, che disciplina essenzialmente l’esportazione di organismi 
geneticamente modificati (OGM). D’ora in poi, le aziende potranno 
esportare questi organismi soltanto con il consenso del Paese 
destinatario. Inoltre, saranno tenute a fornire informazioni 
dettagliate sui prodotti in questione. Andrà anche sviluppato un 
sistema d’allarme per individuare e gestire i movimenti 
transfrontalieri non intenzionali di OGM. La nuova ordinanza entrerà 
in vigore il 1º gennaio 2005.
La nuova ordinanza (OCart) completa le disposizioni necessarie per 
l’attuazione del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 
ratificato dalla Svizzera nel 2002 ed entrato in vigore nel 2003. 
L’OCart si concentra essenzialmente sull’esportazione di OGM, in 
quanto l’importazione è già disciplinata dall’ordinanza 
sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
Eccone, in breve, le principali disposizioni:
•	gli esportatori di OGM devono d’ora in poi assicurarsi che 
il Paese destinatario disponga di tutte le informazioni necessarie 
ed abbia acconsentito all’importazione. Diventa pertanto 
obbligatoria la procedura di accordo preliminare dato in cognizione 
di causa (Advance Informed Agreement, AIA), finora applicata su 
base volontaria;
•	la spedizione di OGM deve essere accompagnata da documenti 
che indichino chiaramente la presenza di tali organismi. I prodotti 
devono inoltre essere identificati secondo il codice  
internazionale adottato dall’Unione europea;
•	occorre sviluppare un sistema d’allarme comune con i Paesi 
limitrofi per individuare e gestire la disseminazione accidentale 
transfrontaliera di OGM. Non è invece considerata disseminazione 
accidentale la contaminazione transfrontaliera mediante trasporto 
di polline. La Svizzera ha sollevato detta problematica lo scorso 
settembre, in occasione dell’incontro dei ministri dell’ambiente di 
lingua tedesca a Potsdam. In collaborazione con i servizi 
specializzati dei Paesi vicini saranno prossimamente avviati i 
lavori per individuare eventuali lacune e sviluppare gli strumenti 
necessari;
• gli Uffici federali sono tenuti a partecipare al Centro di scambio 
d’informazioni previsto dal Protocollo (Biosafety Clearing House), 
creato in Svizzera dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle 
foreste e del paesaggio (UFAFP).
Le nuove norme riguardano soprattutto la ricerca ed i prodotti 
agricoli. L’entrata in vigore dell’OCart non implica tuttavia 
maggiori oneri per tali settori. Essi applicano infatti già dal 1995 
le direttive della Commissione svizzera per la sicurezza biologica, 
che prevedono la procedura di accordo preliminare dato in cognizione 
di causa in caso di esportazione di OGM.
Garantire la "tracciabilità" degli OGM Nell’ambito della 
consultazione, il progetto di ordinanza ha incontrato il favore di 
gran parte dei Cantoni e degli ambienti interessati. In particolare, 
è stata riconosciuta l’utilità del sistema unico d’identificazione e 
della documentazione d’accompagnamento per garantire la 
"tracciabilità" degli OGM.
Berna, 3 novembre 2004
DATEC  Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: 
François Pythoud, UFAFP, sezione Biotecnologia e flussi di 
sostanze, divisione Sostanze, suolo, biotecnologia, tel. tel. 079 
592 35 93
Georg Karlaganis, UFAFP, capo della divisione Sostanze, suolo, 
biotecnologia,                            tel. 079 415 99 62
Allegati: 
Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente 
modificati (ordinanza di Cartagena, OCart)
Rapporto sulla procedura di consultazione
Internet: Ulteriori informazioni sul Biosafety Clearing House in 
Svizzera sono disponibili al sito: http://www.ch-bch.ch.

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