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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: Protezione degli assicurati: le disposizioni concernenti il margine di solvibilità saranno adeguate

Berna (ots)

26 nov 2003 (DFF) Per rafforzare la protezione degli
assicurati e tenere conto delle mutate condizioni economiche, è 
necessario formulare in modo preciso le disposizioni riguardanti il 
calcolo del margine di solvibilità delle società di assicurazione 
private e renderle conformi a quelle dell'UE. È per questa ragione 
che il Consiglio federale ha deciso le corrispondenti modifiche 
dell'ordinanza sull'assicurazione contro i danni e dell'ordinanza 
sull'assicurazione vita. Le nuove disposizioni entreranno in vigore 
il 1° gennaio 2004. Il margine di solvibilità costituisce il 
capitale di cui gli istituti assicurativi devono disporre come 
riserva per affrontare gli imprevisti.
Le nuove disposizioni riguardanti il calcolo del margine di 
solvibilità impongono sostanzialmente agli assicuratori privati di
  • aumentare il fondo di garanzia minimo
  • predisporre una sorveglianza permanente della solvibilità in seno all'azienda
  • redigere ogni sei mesi un rapporto sulla solvibilità all'attenzione delle autorità di vigilanza
  • coprire almeno il 50 per cento del margine di solvibilità richiesto con mezzi propri, che non sono le riserve nascoste.
All'inizio degli anni Settanta è entrato in vigore il regolamento 
della Comunità economica europea (CEE) concernente il margine di 
solvibilità, che la Svizzera applica dal 1993, anno dell'entrata in 
vigore dell'Accordo con la CEE concernente l'assicurazione contro i 
danni.
Dalla loro introduzione, i requisiti in materia di margine di 
solvibilità sono rimasti praticamente invariati. In particolare, i 
diversi livelli dei fondi di garanzia non hanno subito aumenti 
nonostante l'inflazione e l'incremento dell'onere dei sinistri. 
Pertanto, l'UE ha deciso di adeguare il suo regolamento rafforzando 
in tal modo la protezione degli assicurati (progetto "Solvibilità 
I"). I singoli Stati membri dovranno attuare le pertinenti direttive 
a partire dal 1° gennaio 2004.
La necessità di adeguare le disposizioni concernenti la solvibilità 
e gli impegni assunti a livello internazionale nei confronti dell'UE 
hanno spinto la Svizzera ad inserire nel diritto svizzero il 
progetto "Solvibilità I".
Informazioni: 
Beda Schönenberger, Ufficio federale delle assicurazioni private, 
tel.: 031 324 93 39
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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