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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Assicurazione malattie: il Consiglio federale proroga la limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni

(ots)

Il Consiglio federale ha prorogato l'ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni la cui attività è rimborsata mediante l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa misura è limitata al massimo a tre anni, ossia fino a luglio 2008.

In origine, l'ordinanza del 3 luglio 2002 che limita il numero di 
fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a 
carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la 
cosiddetta limitazione delle autorizzazioni, era limitata a tre 
anni, al termine dei quali l'autorizzazione nel settore 
ambulatoriale sarebbe dovuta essere disciplinata in modo nuovo.
Finora non è stato deciso alcun nuovo disciplinamento delle 
autorizzazioni. L'introduzione della libertà di contrarre, proposta 
dal Consiglio federale, non è stata ancora trattata dal Parlamento. 
Lo scorso ottobre, le Camere federali hanno perciò deciso una 
modifica della legge sull'assicurazione malattie, grazie alla quale 
il Consiglio federale può prorogare l'ordinanza per una seconda 
volta per un periodo massimo di tre anni.
Malgrado la limitazione delle autorizzazioni, anche in futuro 
competerà ai Cantoni prevedere eccezioni in singole regioni o 
categorie professionali. Una novità è costituita dal fatto che 
l'ordinanza contiene una disposizione concernente la decadenza delle 
autorizzazioni che non sono utilizzate entro un periodo di sei mesi. 
Tuttavia, i Cantoni possono prorogare tale termine fino a dodici 
mesi. In casi singoli e in presenza di motivi importanti è pure 
possibile accordare eccezioni. I numeri massimi di fornitori di 
prestazioni validi nei Cantoni sono stati adeguati alla situazione 
attuale, di modo che i Cantoni abbiano a disposizione una base 
decisionale attualizzata.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per ulteriori informazioni: Hans Heinrich Brunner, vicedirettore 
dell'Ufficio federale della sanità pubblica, tel: 031 322 95 05
Ordinanza: www.bag.admin.ch/kv/projekte/i/index.htm

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