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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Il Consiglio federale è favorevole ad una legge federale sugli assegni familiari

(ots)

Il Consiglio federale si è pronunciato in merito ad un disegno di legge federale sugli assegni federali elaborato dalla Commissione federale della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Il disegno prevede un assegno di almeno 200 franchi e un assegno di formazione di almeno 250 franchi mensili per ogni figlio. Queste prestazioni sarebbero accordate ai salariati, ai lavoratori indipendenti ed alle persone senza attività lucrativa. Per queste ultime i Cantoni potranno fissare un limite di reddito. Il Consiglio federale è per principio favorevole ad un'armonizzazione degli assegni familiari. Non raccomanda un importo ben preciso, ma si oppone ad un aumento dei costi, che frenerebbe l'economia.

Alla base di questo disegno di legge della CSSS vi è l'iniziativa 
parlamentare Fankhauser del 1991. Il disegno rappresenta un 
controprogetto indiretto all'iniziativa popolare lanciata 
dall'organizzazione mantello dei lavoratori TravailSuisse "Più 
giusti assegni per i figli!". Il Consiglio federale e la CSSS 
respingono questa iniziativa popolare, che chiede assegni per i 
figli di almeno 450 franchi mensili.
Punti essenziali del disegno di legge federale sugli assegni 
familiari
* Un assegno di almeno 200 franchi e un assegno di formazione di 
almeno 250 franchi mensili per ogni figlio (figli tra 0 e 16 anni, 
giovani in formazione tra 16 e 25 anni) * Tutte le persone attive 
(sia i salariati che i lavoratori indipendenti) hanno diritto 
all'assegno. È il primo disegno di legge che estende il versamento 
delle prestazioni anche ai lavoratori indipendenti, per di più senza 
limite di reddito. Anche le persone senza attività lucrativa 
riceveranno assegni, ma solo fino ai limiti di reddito eventualmente 
fissati dai Cantoni, che non potranno essere inferiori a quelli in 
vigore per i piccoli contadini conformemente alla legge federale 
sugli assegni familiari nell'agricoltura. Va segnalato che l'importo 
degli assegni non sarà ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. * 
I datori di lavoro ed i lavoratori indipendenti devono affliliarsi 
ad una cassa di compensazione per gli assegni familiari. Le 
prestazioni sono finanziate soprattutto mediante contributi dei 
datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti commisurati al 
reddito, ma i Cantoni avranno la possibilità di introdurre un 
obbligo di contribuzione anche per i salariati. * I Cantoni 
stabiliranno le disposizioni relative alla concessione degli assegni 
familiari alle persone senza attività lucrativa e dovranno 
garantirne il finanziamento. Potranno tuttavia fissare limiti di 
reddito. Gli assegni familiari per le persone senza attività 
lucrativa sono destinati, per esempio, ai genitori di famiglie 
monoparentali o a coppie di studenti con figli e senza attività 
lucrativa.
Si noti che gli assegni familiari versati ai piccoli contadini e ai 
lavoratori agricoli non sono interessati da questo disegno di legge 
federale e restano disciplinati dalla legge federale sugli assegni 
familiari nell'agricoltura.
Ripercussioni finanziarie
Gli assegni familiari minimi previsti, di 200 resp. 250 franchi 
mensili, comporteranno un aumento di circa 890 milioni delle spese 
annue, che ammontano attualmente a 4'080 milioni di franchi. La 
parte del finanziamento supplementare a carico dei datori di lavoro 
(ev. anche dei salariati) e dei lavoratori indipendenti sarà di 
circa 690 milioni di franchi. I 200 milioni restanti saranno assunti 
dall'ente pubblico, soprattutto dai Cantoni.
Posizione del Consiglio federale Attualmente il genere e l'importo 
delle prestazioni familiari sono retti da 26 legislazioni cantonali 
differenti. È inevitabile constatare che nell'ambito degli assegni 
familiari vi sono lacune per quanto riguarda le persone che lavorano 
a tempo parziale, i lavoratori indipendenti e coloro che non 
esercitano un'attività lucrativa. Il Consiglio federale è per 
principio favorevole ad un'armonizzazione degli assegni familiari, 
che permetterebbe di definire in modo uniforme gli aventi diritto, i 
limiti d'età, il concetto di formazione e la durata del diritto. Nel 
caso in cui più persone possano chiedere un assegno per lo stesso 
bambino, si potrebbe stabilire un ordinamento valido a livello 
svizzero. Il Consiglio federale non raccomanda un importo ben 
preciso, ma si oppone ad un aumento dei costi, che frenerebbe 
l'economia. Il disegno di legge federale sugli assegni familiari 
sarà probabilmente trattato dal Consiglio nazionale nel corso della 
sessione parlamentare invernale che si terrà dal 29 novembre al 17 
dicembre 2004.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:		tel. 031 322 91 47
			Jost Herzog, capo della Centrale per le 
questioni familiari
			Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: * Parere complementare del Consiglio federale * Rapporto 
complementare della Commissione della sicurezza sociale e della 
sanità del Consiglio nazionale dell'8 settembre 2004.
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili su sito Internet 
dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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