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Eidg. Departement des Innern (EDI)

EDI: Assicurazione invalidità: sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi per i prossimi periodi contrattuali

(ots)

Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) in modo da fissare per i prossimi periodi contrattuali i principi concernenti il versamento di sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi in base ai contratti di prestazioni conclusi in precedenza. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

All'inizio del 2001 è stato modificato il sistema di finanziamento 
nell'ambito dei sussidi AI versati alle organizzazioni private di 
aiuto agli invalidi: da allora i sussidi non sono più versati a 
posteriori, bensì in base a contratti di prestazioni concernenti le 
prestazioni da fornire stipulati in precedenza tra le organizzazioni 
interessate e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 
I contratti di prestazioni vengono conclusi per una durata di tre 
anni.
Con l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento la fissazione 
dei sussidi AI versati alle organizzazioni di aiuto agli invalidi 
interessate per il primo periodo del contratto di prestazioni (2001- 
2003) è stata dapprima disciplinata a titolo provvisorio nel diritto 
transitorio. Il primo periodo contrattuale termina alla fine del 
2003. La modifica dell'OAI decisa dal Consiglio federale permette di 
dotare l'ordinanza di una regolamentazione in materia di 
finanziamento che dovrà essere applicabile per i prossimi periodi 
contrattuali.
Per quanto riguarda l'importo dei sussidi AI versati nei prossimi 
periodi contrattuali bisogna distinguere tra organizzazioni che, 
rispetto al periodo contrattuale precedente, forniscono prestazioni 
dello stesso livello qualitativo e quantitativo e quelle che 
intendono ampliare la loro offerta. Nel prossimo periodo 
contrattuale le prime riceveranno al massimo il sussidio versato in 
precedenza cui verrà aggiunta la compensazione del rincaro calcolata 
in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le 
organizzazioni che avranno ampliato la loro offerta di prestazioni 
potranno invece ricevere un sussidio più elevato. Il sussidio 
supplementare a disposizione di tutte le organizzazioni per 
prestazioni nuove o più estese verrà calcolato in base alla 
statistica sull'evoluzione dei beneficiari di prestazioni AI 
individuali (provvedimenti d'integrazione, rendite AI ecc.) 
riscontrata nei tre anni precedenti. L'aumento avrà un limite 
massimo e non dovrà essere superiore alla crescita economica. Tale 
limite massimo permetterà di rispettare le disposizioni del diritto 
federale riguardo al freno all'indebitamento, secondo cui a lungo 
termine le uscite della Confederazione non dovranno superare le 
entrate previste.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
	Servizio stampa e informazione
Informazioni:	Tel. 031 / 322 91 17
	Dorothea Zeltner
Ambito Invalidità
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:
* Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e 
commento
* Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per 
i superstiti e commento
I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono 
disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch

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