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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Adeguamento delle prestazioni dell'Assicurazione militare (AM)

(ots)

Il Consiglio federale ha deciso di adeguare con il 1° gennaio 2003 le rendite dell'Assicurazione militare (AM) all'evoluzione dei salari e dei prezzi. Con ciò viene dato seguito all'obbligo legale che vuole che l'adeguamento delle prestazioni dell'AM avvenga contemporaneamente a quello delle rendite dell'AVS e dell'AI.

Le rendite degli assicurati AM che non hanno ancora raggiunto l'età 
AVS come pure le rendite dei coniugi e dei figli degli assicurati AM 
deceduti che il 31 dicembre 2002 non avrebbero ancora raggiunto 
l'età AVS, aumentano dell'3,90 per cento se fissate prima del 2001. 
Le rendite fissate nel 2001 crescono dell'1,60 per cento.
Le rendite degli assicurati AM che hanno raggiunto l'età AVS come 
pure le rendite di genitori, di fratelli e sorelle e di nonni 
s'incrementano del 0,90 per cento se fissate prima del 2001. Le 
rendite fissate nel 2001 salgono dell'1,10 per cento.
Il guadagno annuo massimo assicurato che serve da base per il 
calcolo dell'indennità giornaliera e delle rendite è fissato a 
130'534 franchi.
L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per 
menomazione dell'integrità si alza a 31'871 franchi.
Con questi aumenti le rendite degli assicurati AM che non hanno 
ancora raggiunto l'età AVS vengono adeguate all'indice dei salari 
nominali di 2042 punti (giugno 1939 = 100 punti). Per tutte le 
rendite fissate per un periodo di tempo indeterminato il rincaro è 
considerato compensato fino a quando non sarà raggiunto l'indice 
nazionale dei prezzi al consumo di 108,6 punti (maggio 1993 = 100 
punti).
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:
Ferdi Bussmann, Ufficio federale dell'assicurazione militare, tel. 
n° 031 324 69 24

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