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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Regole semplici per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati Il Consiglio federale pone in vigore per il 1 agosto 2004 la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Berna (ots)

10.06.2004. I valori patrimoniali confiscati saranno
in futuro ripartiti secondo regole semplici e chiare tra le autorità 
partecipanti al procedimento penale. Il Consiglio federale ha posto 
in vigore per il 1°agosto 2004 la legge sulla ripartizione dei 
valori patrimoniali confiscati.
Per promuovere la collaborazione tra le autorità di perseguimento 
penale della Confederazione e quelle dei Cantoni e al fine di 
evitare conflitti di interesse, la legge sulla ripartizione dei 
valori patrimoniali confiscati prevede una chiave di ripartizione 
fissa:
• l’ente pubblico (la Confederazione o il Cantone) che ha condotto 
il procedimento e pronunciato la confisca riceve i 5/10 dei valori 
confiscati; esso riceve la parte più consistente, poiché svolge la 
maggior parte del lavoro.
• La Confederazione riceve i 3/10 dei valori confiscati per il suo 
sostegno ai Cantoni nella lotta contro la criminalità. Tale quota 
compensa inoltre in parte i costi supplementari che la 
Confederazione è chiamata a sostenere a seguito del potenziamento 
dell’apparato di perseguimento penale avviato in base al "progetto 
efficienza".
• Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati, 
ottiene i 2/10. Detto Cantone è così indennizzato per la sua 
collaborazione. Questa quota vuole impedire che il Cantone avvii 
essi stesso una procedura di confisca per garantirsi una parte degli 
importi confiscati.
L’Ufficio federale di giustizia è responsabile della procedura di 
ripartizione interna dei valori confiscati.
La legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati 
istituisce inoltre la base legale per la conclusione di accordi 
internazionali di ripartizione. Di regola sono previste quote uguali 
per tutti gli Stati partecipanti. La conclusione di accordi 
internazionali di ripartizione spetta all’Ufficio federale di 
giustizia che lavora in stretta collaborazione con il Dipartimento 
federale degli affari esteri (DFAE). I valori confiscati che 
provengono dalla corruzione o dall’infedeltà nella gestione pubblica 
di capi di Stato o funzionari esteri sono restituiti, come finora, 
allo Stato estero leso.
Altre informazioni:
Eduard Achermann, Ufficio federale di giustizia, tel. 079 673 46 81

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