Pubblicazione della domanda di registrazione della DOC Zafferano di Mund
16.03.2004 – 08:30
LUfficio federale dellagricoltura (UFAG) pubblica la domanda di registrazione della denominazione di origine controllata (DOC) Zafferano di Mund sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La protezione di questa denominazione è stata richiesta dalla corporazione Safranzunft Mund per lo zafferano prodotto nella regione di Mund. Lo zafferano, figlio del sole e della poesia, è prodotto a partire dallo stimma (parte dello stilo) dei fiori di Crocus sativus L. raccolti in autunno. La coltura dello zafferano nel Vallese risale al Medioevo, tuttavia soltanto gli abitanti del Comune di Mund nellAlto Vallese, coltivatori irriducibili, continuano a praticarla. Le condizioni climatiche e le caratteristiche pedologiche di Mund sono propizie a questa coltura e sono uniche in Svizzera, a tal punto che lo Zafferano di Mund è riconosciuto dagli intenditori come prodotto di qualità superiore. Tutti i membri delle famiglie dei coltivatori del villaggio partecipano ai vari processi di produzione di questa spezie. I compiti sono svolti esclusivamente a mano e quindi particolarmente impegnativi: Per ottenere un chilogrammo di zafferano essiccato è necessario raccogliere oltre 120'000 fiori. Benché lo zafferano sia caro più delloro, nessun coltivatore di Mund vive di questa attività. Coltura di tradizione secolare, lo zafferano è parte integrante della vita culturale, sociale ed economica degli abitanti di questa regione. Sul mercato regionale si trovano anche brioches, pasta e liquori a base di zafferano, che viene valorizzato pure in piatti tradizionali da gustare nei ristoranti locali. Nonostante le sue origini europee, questa spezie rara non viene praticamente più coltivata in Europa essenzialmente per ragioni economiche. Il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche consente di tutelare i nomi geografici o tradizionali che designano prodotti agricoli la cui identità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine. Il registro delle denominazioni dei vini è di competenza dei Cantoni. Lutilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dellarea geografica definita che ottemperano ad un determinato elenco degli obblighi. Le domande di registrazione vanno pubblicate nel quadro di una procedura di opposizione. Tutti gli interessati e i Cantoni possono presentare unopposizione alla registrazione entro un termine di tre mesi. Attualmente nel registro federale delle denominazioni dorigine e delle indicazioni geografiche sono iscritte quindici denominazioni: Abricotine/Eau-de-vie dabricot du Valais (DOC), LEtivaz (DOC), Rheintaler Ribel (DOC), Carne secca dei Grigioni (IGP), Eau-de-vie de poire du Valais (DOC), Formaggio dalpe ticinese (DOP), Gruyère (DOC), Tête-de-Moine o fromage de Bellelay (DOC), Saucisse dAjoie (IGP), Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise (IGP), Sbrinz (DOC), Vacherin Mont-d'or (DOC), Carne secca del vallese (IGP), Cardon épineux genevois (DOC) e Pain de seigle valaisan (DOC). Maggiori dettagli su questi prodotti agricoli sono disponibili allindirizzo http://www.blw.admin.ch/rubriken/00101/index.html? lang=it. Per ulteriori informazioni: Philippe Herminjard, Sezione Colture speciali e vitivinicoltura, tel. 031 322 25 26 Isabelle Pasche, Divisione principale Produzione e affari internazionali, tel. 031 322 25 39 Ufficio federale dellagricoltura Servizio della stampa e dellinformazione