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Esame del diritto penale in materia fiscale inseguito ad una sentenza della CDH

Berna (ots)

È necessario effettuare un esame approfondito del
diritto penale fiscale della Confederazione e dei Cantoni. Come
afferma il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza
del consigliere nazionale Pierre Tillmanns (PS/VD), la legislazione
fiscale deve essere adattata, se del caso, alle esigenze della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il motivo risiede in una
sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CDH), in
cui si sostiene che anche in una procedura penale in materia fiscale
l'accusato non deve contribuire a dimostrare la propria colpevolezza
e a rendersi punibile. La sentenza non ha nessuna ripercussione sulla
procedura ordinaria di tassazione.
Il consigliere nazionale Tillmanns aveva chiesto nella sua
interpellanza in che modo le autorità fiscali dovranno in futuro
accertare i fatti nelle inchieste in materia di sottrazione
d'imposta. Egli si è basato su una sentenza della CDH del 3 maggio
2001. Secondo tale sentenza, in una procedura per sottrazione
d'imposta, intentata contro un ricorrente di nazionalità svizzera, le
autorità fiscali avrebbero violato il diritto alla riservatezza
spettante all'accusato.
Nella sua risposta il Consiglio federale afferma che la sentenza
della CDH non ha nessuna ripercussione sulla procedura ordinaria di
tassazione. In questo caso, il contribuente ha il dovere di
collaborare. In una procedura penale per sottrazione d'imposta,
invece, l'accusato non deve contribuire a dimostrare la propria
colpevolezza e a rendersi punibile.
Mancanza di autorizzazioni in caso di sottrazione d'imposta
Il Consiglio federale afferma inoltre che, in una procedura per
sottrazione d'imposta, la legge vigente sull'imposta federale diretta
non garantisce però alle autorità fiscali nessuna autorizzazione
particolare per l'esame e l'accertamento dei fatti. Di conseguenza ci
si chiede se, sulla base della sentenza emessa, non si debbano
introdurre nella procedura penale fiscale i mezzi d'indagine e i
mezzi coattivi del processo penale amministrativo o quelli della
normale procedura penale. Nell'ambito di una nuova impostazione della
procedura per sottrazione d'imposta, dovrebbero però essere
regolamentati anche i diritti di non testimoniare. Tre Cantoni
(Argovia, Berna, San Gallo) avrebbero già tentato di risolvere il
dilemma, presente nel diritto fiscale penale, tra obbligo di
collaborare e facoltà di non deporre, deferendo i casi in questione a
un'autorità giudiziaria, che li giudica nell'ambito di un
dibattimento principale pubblico.
Anche nella risposta a questa interpellanza, come in quella data a
un intervento parlamentare precedente (interpellanza de Dardel del 12
settembre 2001), il Consiglio federale giunge alla conclusione che la
sentenza della CDH richiede un esame approfondito del diritto penale
fiscale della Confederazione e dei Cantoni. Se del caso, le leggi
dovranno essere adattate alle esigenze della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo.

Contatto:

Peter Schneeberger
Amm. federale delle contribuzioni
Tel. +41/31/322'74'38

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berne
Tel. +41/(0)31/322'60'33
Fax +41/(0)31/323'38'52
E-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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