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La d-box pregiudica la diversificazione dell'offerta e dell'opinione

Berna (ots)

Il Consiglio federale respinge il ricorso di Teleclub SA
Nell'ambito della programmata introduzione della
televisione digitale, Teleclub SA deve rinunciare alla tecnologia
d-box (set-top-box) e ricorrere a un apparecchio decodificatore con
un interfaccia aperto. Il sistema chiuso della d-box compromette la
diversificazione dell'offerta e dell'opinione nonché il mandato
d'integrazione della televisione. Mercoled", il Consiglio federale ha
confermato la decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e respinto il
ricorso di Teleclub SA.
Teleclub è la prima società che aspira a offrire una "televisione
digitale" in Svizzera. Nell'ambito della procedura di concessione, la
controversia non concerneva in sé la trasmissione del segnale
televisivo via satellite; ha dato invece adito a discussioni
unicamente l'impiego della tecnologia d-box (utilizzata dal gruppo
Kirch) quale set-top-box, vale a dire l'apparecchio destinato a
trasformare il segnale digitale del satellite in un segnale analogico
adatto al televisore. Il DATEC aveva ritenuto che il d-box, offerto
gratuitamente agli abbonati di Teleclub, fosse un sistema chiuso che
nel settore delle pay-tv consente unicamente la ricezione dei
programmi che utilizzano lo stesso codice di cifratura del gruppo
Kirch dei programmi di Teleclub. Se il codice è differente, gli
utenti sono pertanto costretti ad acquistare una set-top-box
supplementare.
I diritti sul codice di cifratura del gruppo Kirch sono detenuti
dalla ditta Betaresearch, filiale appartenente per il 100 per cento
al gruppo summenzionato, il quale a sua volta possiede una
partecipazione del 40 per cento a Teleclub. Alla luce di tali fatti,
il DATEC aveva chiesto a Teleclub di sostituire la d-box mediante un
set-top-box con un interfaccia aperto (common interface). Su
iniziativa del gruppo Kirch, Teleclub si era opposto alla
sostituzione e aveva interposto ricorso al Consiglio federale.
Non è garantito un accesso senza discriminazioni
Il Consiglio federale ha riconosciuto la legittimità della
decisione del DATEC, consistente nell'imposizione di un interfaccia
aperto. L'utilizzazione della d-box pregiudica infatti la
diversificazione dell'offerta e dell'opinione, nonché il mandato
d'integrazione della televisione. Alla luce della forte posizione sul
mercato di programmi televisivi esteri e delle differenze tra i
sistemi utilizzati, in particolare in Francia e in Germania, in
Svizzera si sono costituite, in corrispondenza dei confini
linguistici, aree televisive con sistemi propri. Se si ammettesse
l'impiego della d-box, gli abbonati di Teleclub potrebbero ricevere
programmi in altre lingue soltanto qualora un terzo operatore
concludesse un contratto di licenza con Betaresearch, il che dovrebbe
verificarsi soltanto in via eccezionale. La compromissione della
diversificazione dell'offerta e dell'opinione nonché del mandato
d'integrazione della televisione è inoltre aggravata dal fatto che
nel settore della pay-tv, segnatamente nella commercializzazione di
pellicole cinematografiche, il gruppo Kirch detiene una posizione
dominante sul mercato. La decisione del Consiglio federale si fonda
sulla LRTV e garantisce quindi la concorrenza sul piano dei
programmi.
Le regole della concorrenza non proteggono sufficientemente la
diversificazione dell'offerta e dell'opinione e il mandato
d'integrazione della televisione. Il Parlamento europeo, partendo da
tale considerazione, ha proposto - in un progetto di direttiva sulla
protezione della diversificazione dei media nella televisione
digitale - agli offerenti di programmi un obbligo di prevedere
interfacce aperte.

Contatto:

- Questioni giuridiche: Folco Galli, Ufficio federale di giustizia,
tel. +41 31 322 77 88

- Questioni tecniche: Martin Dumermuth, vicedirettore e capodivisione
Radio e televisione nell'Ufficio federale delle comunicazioni,
tel. +41 32 327 55 45

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