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Previdenza professionale
previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)

Berna (ots)

Continuazione dell'assicurazione per le donne che non hanno raggiunto
l'età ordinaria di pensionamento AVS
La 10a revisione AVS ha introdotto un aumento
progressivo dell'età ordinaria di pensionamento delle donne da 62 a
63 anni dal 1° gennaio 2001 e a 64 anni dal 1° gennaio 2005.
L'armonizzazione dell'età pensionabile delle donne tra AVS e PP
doveva essere realizzata nel quadro della 1a revisione LPP. Tuttavia,
questa revisione non è entrata in vigore secondo il calendario
iniziale, ossia il 1° gennaio 2001, per cui l'età di pensionamento
per le donne nell'AVS e nella PP è diversa. È quindi necessario
adottare un progetto di legge federale urgente per consentire un
coordinamento dell'età ordinaria di pensionamento tra il 1° e il 2°
pilastro. Nel suo parere, il Consiglio federale sostiene il
procedimento del Parlamento e auspica che le Camere ne discutano
simultaneamente durante la sessione primaverile. Questo disegno di
legge entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.
Inoltre, al fine di armonizzare l'età pensionabile delle donne tra
AVS e pilastro 3a, il Consiglio federale ha approvato la modifica
dell'Ordinanza federale sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
Il ritardo dei lavori della 1a revisione LPP ha creato una
situazione ambigua per le donne che, secondo l'AVS, devono continuare
la loro attività lucrativa fino a 63 anni benché abbiano raggiunto
l'età di pensionamento fissato dalla LPP. Questo ritardo pone anche
un problema nel 3° pilastro, svantaggiando le donne di 62 anni, in
particolare quelle ancora attive che non possono più rimanere
assoggettate alla previdenza professionale, né versare contributi
alle forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a).
Soluzione per la previdenza professionale
Per rimediare rapidamente a questa situazione, la Commissione
della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha
quindi proposto una legge federale urgente che prevede la proroga
dell'assoggettamento alla PP per le donne esercitanti un'attività
lucrativa fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Queste donne
vedranno le loro prestazioni di previdenza migliorate, in quanto
beneficeranno di accrediti di vecchiaia complementari.
Questa legge entrerà in vigore non appena verrà adottata dal
Parlamento, e eccezionalmente, con effetto retroattivo al 1° gennaio
2001. Si intende cos" evitare che la copertura assicurativa delle
donne della classe 1939 presenti lacune. Le donne che avessero già
percepito una rendita della PP potranno restituirla e versare i
contributi mancanti. Questi dovranno essere versati anche dai datori
di lavoro in modo paritetico.
Soluzione per il pilastro 3a
Per quanto riguarda la previdenza personale vincolata (3°
pilastro), l'OPP 3 (Ordinanza federale sulla legittimazione alle
deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
[fondazione bancaria o istituto d'assicurazione]) deve essere
modificata affinché le donne che continuano ad esercitare un'attività
lucrativa possano versare i loro contributi fino all'età ordinaria di
pensionamento AVS. Queste le modifiche previste:
  • i contributi versati al pilastro 3a da una donna esercitante un'attività lucrativa potranno come finora essere dedotti dalle imposte fino all'età ordinaria di pensionamento AVS;
  • dal punto di vista fiscale, le prestazioni di vecchiaia possono rimanere depositate presso gli istituti del pilastro 3a fino al momento in cui viene raggiunta l'età ordinaria di pensionamento AVS;
  • la donna di 62 anni alla quale sono state versate prestazioni di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2001 può chiedere che venga ripristinata la situazione fiscale anteriore.
La modifica dell'OPP3 entrerà in vigore con effetto retroattivo al
1° gennaio 2001.

Contatto:

Dipartimento fed. Dell'interno, Servizio stampa e informazioni

Informazioni: tel. +41 31 322 91 86, Erika Schnyder, capo della
Sezione diritto e legislazione, Ufficio federale delle assicurazioni
sociali

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