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Disposizioni d'esecuzione delle misure di accompagnamento: Approvazione da parte del Consiglio federale

Berna (ots)

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato le modifiche
dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist), 
dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la 
dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS) e dell'ordinanza sul 
collocamento (OC).
Nell'ambito dell'estensione della libera circolazione ai nuovi 
Stati membri della CE, le misure di accompagnamento alla libera 
circolazione delle persone, adottate dal Parlamento nel 1999, sono 
state precisate e la loro attuazione è stata consolidata. Le 
disposizioni d'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, 
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli 
stranieri (LDDS) e della legge sul collocamento (LC) sono state 
adeguate. Sono state introdotte precisazioni per quanto riguarda la 
procedura di notifica. I punti principali del contratto di lavoro 
devono essere comunicati per iscritto ai lavoratori. È altresì 
prevista un'agevolazione per il conferimento dell'obbligatorietà 
generale ai contratti collettivi di lavoro; le infrazioni alla 
legge sui lavoratori distaccati possono essere sanzionate in modo 
più efficace. Sono inoltre state introdotte altre modifiche 
importanti:
assoggettamento dei datori di lavoro stranieri che distaccano 
lavoratori in Svizzera all'obbligo di contribuire alle spese 
d'esecuzione previste dai contratti collettivi di lavoro 
d'obbligatorietà generale;
rafforzamento dei servizi d'ispezione nei Cantoni, con 
finanziamento della metà dei salari degli ispettori da parte della 
Confederazione;
assoggettamento delle imprese di lavoro temporaneo all'obbligo di 
contribuire alle spese d'esecuzione e di perfezionamento 
professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile 
previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà 
generale.
nuovo disciplinamento per quanto riguarda i lavoratori indipendenti. 
Questi ultimi non sottostanno alle misure di accompagnamento ma 
devono tuttavia dimostrare la loro condizione di indipendenti al 
momento di iniziare un'attività in Svizzera.
Le modifiche dell'ordinanza sui lavoratori distaccati e 
dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la 
dimora e il domicilio degli stranieri entreranno in vigore, previa 
ratifica delle parti contraenti, il 1° febbraio 2006, 
contemporaneamente al Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo 
all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone 
ai nuovi Stati membri della Comunità europea.
L'ordinanza sul collocamento non entrerà in vigore prima del 1° 
aprile 2006, in modo da permettere alle imprese di lavoro temporaneo 
di adeguare i loro sistemi informatici.
Informazioni:
Brigitte Schär,
settore Relazioni di lavoro,
Seco,
tel. 031 323 53 02

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