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Il Consiglio federale approva il messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori

Berna (ots)

17 nov 2004 (DFF) La prassi fiscale attuata finora
nell'ambito delle partecipazioni dei collaboratori sarà presto 
modificata. Il Consiglio federale prevede l'imposizione dei vantaggi 
valutabili in denaro provenienti da opzioni dei collaboratori non 
quotate in borsa o bloccate soltanto al momento del loro esercizio. 
Per contro, per le altre partecipazioni dei collaboratori (le azioni 
dei collaboratori liberamente disponibili e quelle bloccate nonché 
le opzioni dei collaboratori liberamente disponibili) l'imposizione 
è mantenuta al momento dell'acquisizione. Le regolamentazioni 
adottate risultano attrattive sotto il profilo fiscale in 
particolare per due ragioni: da un lato, poiché il valore venale 
delle azioni dei collaboratori bloccate è ridotto del sei per cento 
annuo per un massimo di dieci anni e, dall'altro, poiché i vantaggi 
valutabili in denaro risultanti dalle opzioni dei collaboratori sono 
ridotti del dieci per cento per anno di attesa, ma al massimo del 50 
per cento. Queste due riduzioni della base di calcolo non riguardano 
soltanto l'imposta federale diretta, ma dovranno essere riprese 
anche nella legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni. Il Consiglio federale ha adottato in data 
odierna il pertinente disegno di legge e il relativo messaggio 
all'attenzione del Parlamento.
Le partecipazioni dei collaboratori in quanto componenti del salario 
hanno assunto un'importanza sempre maggiore. Il disegno di legge ha 
lo scopo di fissare chiare basi giuridiche per l'imposizione dei 
vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali partecipazioni. I 
vantaggi valutabili in denaro corrispondono al valore venale delle 
partecipazioni dei collaboratori diminuito, se del caso, del prezzo 
di acquisto. A dipendenza del genere di partecipazione dei 
collaboratori il momento dell'imposizione varia:
Azioni dei collaboratori
Sia le azioni dei collaboratori liberamente disponibili sia quelle 
bloccate sono imposte al momento dell'acquisizione. Data 
l'indisponibilità delle azioni dei collaboratori bloccate, il loro 
valore venale è ridotto del sei per cento annuo, ma al massimo per 
dieci anni. Questa importante riduzione della base di calcolo non 
sarà applicabile soltanto all'imposta federale diretta, ma anche 
alle imposte cantonali attraverso la legge sull'armonizzazione delle 
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.
Opzioni dei collaboratori
Per le opzioni dei collaboratori quotate in borsa, che sono 
liberamente disponibili o esercitabili, i vantaggi valutabili in 
denaro sono imponibili al momento dell'acquisizione. Le opzioni non 
quotate in borsa o bloccate saranno invece d'ora in poi imponibili 
al momento del loro esercizio. In tal modo, il valore di queste 
opzioni non dovrà più essere calcolato secondo formule complicate di 
matematica finanziaria. Ai fini del calcolo dell'imposta, il 
vantaggio valutabile in denaro conseguito al momento dell'esercizio 
dell'opzione sarà ridotto del dieci per cento per ogni anno di 
attesa ma al massimo del 50 per cento. Questa normativa non concerne 
solo l'imposta federale diretta, ma anche quella cantonale 
attraverso la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni.
Estensione dell'imposizione alla fonte
Il titolare delle opzioni dei collaboratori non quotate in borsa o 
bloccate può essere domiciliato o esercitare un'attività lucrativa 
in qualsiasi Paese durante il periodo che intercorre tra 
l'assegnazione e l'esercizio delle opzioni. Se durante il suddetto 
periodo il beneficiario è stato domiciliato in Svizzera, il nostro 
Paese ha il diritto di imporre proporzionalmente il vantaggio 
valutabile in denaro. Se al momento dell'esercizio il beneficiario 
vive all'estero, la società svizzera deve versare una quota 
proporzionale dell'imposta (la cosiddetta imposta alla fonte). In 
linea con le raccomandazioni dell'OCSE, tale quota corrisponde alla 
durata dell'attività esercitata in Svizzera dal collaboratore 
rispetto all'intero periodo intercorso tra l'assegnazione 
dell'opzione e la nascita del diritto all'esercizio. Per l'imposta 
federale diretta, le società devono versare un'imposta alla fonte 
dell'11,5 per cento. L'autonomia tariffaria consente ai Cantoni di 
stabilire liberamente l'aliquota dell'imposta alla fonte estesa. Con 
l'introduzione del diritto d'imposizione proporzionale, la Svizzera 
rinuncia alla sua insoddisfacente prassi attuale che consiste 
nell'imporre completamente o nel non imporre affatto le opzioni.
Ripercussioni sulla piazza svizzera a livello finanziario e di 
attrattiva
Le norme previste sono volte al promovimento dell'attrattiva della 
piazza svizzera. In particolare quella riguardante l'esenzione del 
50 per cento del vantaggio valutabile in denaro al momento 
dell'esercizio delle opzioni dei collaboratori non quotate in borsa 
o bloccate. In tal modo, i collaboratori non saranno più tenuti a 
pagare le imposte sui vantaggi valutabili in denaro che non hanno 
potuto realizzare a causa di un successivo crollo del corso delle 
azioni. Inoltre, il disegno di legge pone sullo stesso piano le 
società di recente costituzione - le cosiddette società start-up - e 
le società già affermate. Il personale delle amministrazioni 
cantonali delle contribuzioni verrà sgravato dai lavori di 
valutazione e di analisi dei piani di partecipazione dei 
collaboratori. Proprio in questi tempi in cui le decisioni 
imprenditoriali devono essere prese rapidamente, anche le autorità 
possono fornire un contributo all'attrattiva della piazza svizzera 
fornendo con celerità le informazioni giuridicamente vincolanti. 
Visto che non esistono rilevamenti statistici in merito a questo 
progetto, le ripercussioni finanziarie non sono prevedibili.
Informazioni per i giornalisti:
Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 74 07
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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