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EFD: Previdenza professionale per il personale federale: assegnazione delle parti di salario per i due piani di previdenza

Berna (ots)

18 dic 2002 (DFF) In data odierna, il Consiglio
federale ha approvato un'ulteriore ordinanza sulla previdenza 
professionale del personale federale che disciplina l'assegnazione 
dello stipendio al piano di base (primato delle prestazioni) e 
l'assegnazione delle indennità relative allo stipendio al piano 
complementare (primato dei contributi). Tale ordinanza si aggiunge 
alla serie di atti normativi che costituiscono le condizioni quadro 
di una moderna previdenza professionale per il personale federale.
La carriera professionale si evolve sempre più raramente in modo 
lineare. Gli sviluppi sociali, politici ed economici hanno fatto in 
modo che, sia per le donne sia per gli uomini, l'attività 
professionale in rapporto alla responsabilità in seno alla famiglia 
e alla società assuma un ruolo differente a seconda delle fasi della 
vita. Per tener conto di queste esigenze individuali, le condizioni 
di lavoro, e dunque anche la previdenza professionale, devono essere 
sufficientemente flessibili.
Con l'"ordinanza sull'assicurazione degli impiegati 
dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della 
Confederazione PUBLICA" (OAIP) approvata in data odierna si crea 
un'ulteriore condizione quadro giuridica per rendere flessibile la 
previdenza professionale del personale federale. In questo modo, 
nemmeno dal punto di vista giuridico vi sono più ostacoli al 
passaggio degli impiegati della Confederazione dalla CPC a PUBLICA.
Quali sono le novità previste dall'OAIP?
In futuro, gli stipendi degli impiegati saranno assicurati secondo 
il primato delle prestazioni in un piano di base e secondo il 
primato dei contributi in un piano complementare (finora si 
applicava solo il primato delle prestazioni). L'ordinanza stabilisce 
in quale piano di previdenza lo stipendio e le indennità relative 
allo stipendio devono essere assicurati. Nel piano di base gli 
stipendi sono assicurati secondo il primato delle prestazioni fino 
ad un massimo di 177'240 franchi. Lo stipendio che oltrepassa questo 
importo, le indennità e i premi nonché il personale con il quale è 
stata convenuta una limitazione temporale dell'impiego o con impiego 
irregolare sono assicurati nel piano complementare secondo il 
primato dei contributi.
Come finora, le prestazioni del datore di lavoro versate in qualità 
di indennità o di spese non sono prese in considerazione nella 
previdenza professionale.
Inoltre l'ordinanza stabilisce la responsabilità delle unità 
organizzative e della Cassa pensioni PUBLICA per la completezza e 
l'esattezza dei dati scambiati tra di loro.
L'ordinanza OAIP entra in vigore il 1° giugno 2003.
Informazioni: David Gerber, Ufficio federale del personale, tel. 031 
323 93 65
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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