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11a revisione dell'AVS: il Consiglio federale ha approvato due messaggi

(ots)

Il Consiglio federale ha approvato all'attenzione del Parlamento i due messaggi concernenti l'11a revisione dell'AVS. Il primo prevede, oltre a misure volte a facilitare l'esecuzione dell'assicurazione, un'età di pensionamento uniforme di 65 anni per uomini e donne e l'estensione della normativa vigente relativa alla riscossione anticipata e al rinvio della rendita di vecchiaia. Il secondo propone d'introdurre una prestazione di prepensionamento per determinate categorie di persone. Complessivamente le due parti della revisione sgraveranno l'AVS di 341 milioni di franchi l'anno (media del periodo 2009-2020). Entrambi i progetti mirano a garantire a breve scadenza l'equilibrio finanziario dell'assicurazione e vanno intesi come prima tappa di una riforma radicale, al cui centro vi sarà l'importante 12a revisione dell'AVS, finalizzata a garantire il finanziamento dell'assicurazione a lungo termine.

Dopo che, nel maggio del 2004, il primo progetto di 11a revisione 
dell'AVS è stato respinto in votazione popolare, le circostanze e i 
motivi per una revisione non hanno subìto importanti cambiamenti. Le 
proiezioni di allora sono confermate anche oggi. Già nel 2011 il 
Fondo AVS - senza tenere conto dei debiti dell'AI da esso coperti - 
scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite annuali e 
continuerà poi a calare. Se si prendono in considerazione i debiti 
dell'AI, la situazione è ancora più difficile: fino alla fine del 
2010 l'AVS disporrà in realtà soltanto di mezzi liquidi per un 
ammontare di circa il 15-20 per cento delle uscite annuali (inclusa 
la 5a revisione dell'AI, senza ulteriori entrate provenienti 
dall'IVA e senza l'oro della Banca nazionale). Per questo motivo il 
Consiglio federale ritiene che l'11a revisione dell'AVS costituisca 
un primo passo indispensabile a breve scadenza per garantire il 
finanziamento dell'assicurazione. L'introduzione di nuove fonti di 
finanziamento volte a consolidare a lungo termine le finanze 
dell'AVS o altre importanti modifiche materiali dovranno essere 
presentate in un secondo tempo (presumibilmente nel 2008) 
nell'ambito della 12a revisione dell'AVS o di un'altra revisione di 
legge.
Primo messaggio: misure concernenti le prestazioni e adeguamenti 
volti a facilitare l'esecuzione dell'assicurazione Il primo 
messaggio prevede di uniformare l'età di pensionamento di uomini e 
donne a 65 anni e d'introdurre una maggiore flessibilità in caso di 
riscossione anticipata o di rinvio della rendita di vecchiaia 
nell'ambito del diritto vigente. Il grado di copertura minimo del 
Fondo di compensazione dell'AVS è fissato al 70% delle uscite 
annuali. Qualora dovesse scendere sotto questo limite, le rendite 
AVS non verranno più adeguate automaticamente ogni due anni, ma 
verranno aumentate solo se, dall'ultimo adeguamento, il rincaro avrà 
superato il 4 per cento. Se il grado di copertura dovesse scendere 
al di sotto della soglia minima richiesta del 45 per cento, le 
rendite non verranno più adeguate finché non verrà nuovamente 
raggiunta tale soglia. Per le misure concernenti le prestazioni il 
Consiglio federale rinuncia alla soppressione della rendita vedovile 
per le donne senza figli, proposta nella procedura di consultazione.
Nei provvedimenti volti a facilitare l'esecuzione dell'AVS rientra 
in particolare la soppressione della franchigia per pensionati 
attivi, combinata con l'aumento delle rendite di vecchiaia grazie al 
computo dei contributi versati in età AVS.
Secondo messaggio: prestazione di prepensionamento Il secondo 
messaggio concernente l'11a revisione dell'AVS prevede 
l'introduzione di una prestazione di prepensionamento nella legge 
federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la 
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La nuova prestazione è 
destinata agli assicurati di età compresa tra i 62 e i 65 anni che 
adempiono a determinate condizioni di reddito, basate sul sistema 
delle prestazioni complementari, ma nel complesso concepite in modo 
più generoso. Visto che la compensazione non potrà superare il 250 
per cento della prestazione complementare massima, la prestazione di 
prepensionamento annuale ammonterà al massimo a 44 100 franchi per 
le persone sole e a 66 150 franchi per i coniugi. Essa permette ad 
un gruppo di assicurati che ne ha particolarmente bisogno di 
usufruire di un pensionamento flessibile e risponde ad un bisogno 
sociale evidente. Il modello proposto prevede vantaggi interessanti 
rispetto ad altri modelli di flessibilizzazione dell'età 
pensionabile discussi, genera costi sostenibili e compensati da 
risparmi e lascia aperta la questione della futura età di 
pensionamento.
Ripercussioni finanziarie dell'11a revisione dell'AVS 
Complessivamente gli adeguamenti sul fronte delle prestazioni e dei 
contributi come pure l'introduzione della prestazione di 
prepensionamento sgraveranno le finanze dell'AVS di 341 milioni di 
franchi l'anno (media del periodo 2009-2020). L'AI dovrà sopportare 
maggiori uscite per un ammontare di 58 milioni di franchi, mentre 
nell'ambito delle prestazioni complementari saranno realizzati 
risparmi per 11 milioni di franchi. Nello sgravio di 341 milioni di 
franchi di cui beneficerà l'AVS non sono inclusi i costi transitori 
della maggiore flessibilità nell'anticipazione e nel rinvio della 
rendita di vecchiaia, poiché il provvedimento dovrebbe essere 
finanziariamente neutro a lungo termine.
DIPARTIMENTO  FEDERALE  DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 	
Tel. 031 322 46 40: 	Yves Rossier,	direttore dell'Ufficio fed. 
delle assicurazioni sociali
Tel. 031 322 90 73: 	Anton Streit,	vicedirettore, capo 
dell'Ambito Vecchiaia e superstiti dell'UFAS
Allegati: Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito 
Internet dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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