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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Il Consiglio federale mette in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici

(ots)

Il 1° agosto 2005 il Consiglio federale metterà in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici e la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. Grazie alla nuova caratterizzazione dei prodotti i consumatori saranno meglio informati in merito a possibili pericoli. Il recepimento dei requisiti del diritto CE apporterà agevolazioni all'economia svizzera. La novità consiste nella conformità della legislazione sui prodotti chimici al diritto CE e nell'adeguamento allo stato della scienza e della tecnica. È rafforzata la tutela dell'essere umano e la protezione dell'ambiente da effetti chimici nocivi. Il nuovo diritto in materia di prodotti chimici permette di rimuovere inutili ostacoli tecnici al commercio per l'industria chimica svizzera, pur salvaguardando l'elevato grado di protezione attualmente garantito.

L'adeguamento dei requisiti per l'immissione in commercio di 
prodotti chimici a quelli vigenti nella CE apporta vantaggi ai 
consumatori: sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti 
chimici, come p. es. i detergenti, le liscive, gli insetticidi 
spray, i colori e le colle, è introdotto un nuovo sistema di 
caratterizzazione. I simboli di pericolo e le avvertenze indicano 
più chiaramente i possibili pericoli rispetto alle strisce dei 
veleni e alle classi di veleno precedenti. Il nuovo sistema di 
caratterizzazione è obbligatorio a partire dal 1° agosto, con un 
termine transitorio di due anni; i nuovi simboli di pericolo sono 
già oggi apposti facoltativamente su alcuni prodotti.
Il nuovo diritto in materia di prodotti chimici è vantaggioso anche 
per l'economia: dato che la maggior parte dei preparati non sottosta 
più all'obbligo di omologazione, le piccole e medie imprese (PMI) 
sono sgravate dall'onere amministrativo e non devono più sopportare 
lunghi tempi d'attesa. D'altra parte i fabbricanti e gli importatori 
devono eseguire un controllo autonomo, nel cui ambito sono chiamati 
ad adempire i loro obblighi di verifica e di valutazione. Devono 
valutare essi stessi le sostanze e i prodotti nonché classificarli e 
caratterizzarli conformemente ai criteri e alle prescrizioni. 
Tuttavia, questo onere è già oggi sopportato da un gran numero di 
ditte che esportano prodotti chimici nell'area UE. Per nuove 
sostanze, biocidi e prodotti fitosanitari in futuro vigeranno 
requisiti più severi rispetto a quelli attuali.
Inoltre, con una circolazione delle merci facilitata, i prodotti 
provenienti dall'area UE dovrebbero essere maggiormente disponibili. 
Per il consumatore, l'adozione di norme identiche (sulla 
caratterizzazione e sull'imballaggio) agevola inoltre il confronto 
tra i prodotti svizzeri e quelli esteri. Il nuovo diritto in materia 
di prodotti chimici ha ripercussioni positive sull'ambiente e 
sull'essere umano. Sono recepite dall'UE regolamentazioni più 
severe, concernenti per esempio i metalli pesanti e i prodotti 
ignifughi bromurati: questi ultimi saranno d'ora innanzi vietati. 
Sono mantenute le prescrizioni che si sono rivelate efficaci, come 
il divieto dei fosfati nelle liscive, anche se più restrittive 
rispetto a quelle vigenti nell'UE. Per quanto concerne l'esecuzione 
del nuovo diritto in materia di prodotti chimici, è prevista una 
distribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La 
valutazone e l'omologazione dei prodotti chimici spettano alla 
Confederazione. Una delle novità è costituta dall'organo comune di 
notifica dei prodotti chimici istituito dall'UFSP, dall'UFAFP e dal 
seco, che all'esterno agisce come sportello centrale ed è preposto 
all'emissione di decisioni amministrative, mentre internamente si 
occupa del coordinamento della procedura. Per quanto concerne i 
prodotti fitosanitari, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) 
mantiene la funzione di organo di notifica. I Cantoni continuano ad 
operare localmente nel quadro della sorveglianza del mercato. Il 
nuovo diritto in materia di prodotti chimici include la legge sulla 
protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui 
prodotti chimici, LPChim), adottata il 15 dicembre 2000 
dall'Assemblea federale, e le relative disposizioni d'esecuzione. 
Queste ultime poggiano, oltre che sulla legge sui prodotti chimici, 
anche sulla legge sulla protezione delll'ambiente (LPAmb). Si tratta 
di disposizioni integrali che disciplinano aspetti legati sia alla 
tutela dei consumatori e dei lavoratori sia alla protezione 
dell'ambiente. Le ordinanze sono state elaborate congiuntamente dal 
Dipartimento federale dell'interno (DFI), dal Dipartimento federale 
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 
(DATEC) nonché dal Dipartimento federale dell'economia (DFE). Con 
l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di prodotti 
chimici, il 1° agosto 2005, sono abrogate la precedente legislazione 
sui veleni e l'ordinanza sulle sostanze.
Dipartimento federale dell'interno
Dipartimento federale dell'economia
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e 
delle comunicazioni
Servizio stampa e informazione
Informazioni:
UFSP: Martina Bischof, portavoce, tel. 031 322 95 05
seco:  Christoph Rüegg, responsabile dei prodotti chimici, tel. 043 
322 21 51
UFAG:  Jordi Jürg, responsabile della comunicazione, tel. 031 322 81 
28
UFAFP: Servizio stampa,  tel. 031 32 290 00
Le nuove ordinanze in breve L'ordinanza sui prodotti chimici 
(OPChim) costituisce l'atto normativo di base per quanto concerne 
l'impiego di prodotti chimici Essa disciplina l'obbligo nonché il 
contenuto e la portata del controllo autonomo, le disposizioni 
generali relative alla classificazione e alla caratterizzazione dei 
prodotti chimici, l'obbligo di notifica per nuove sostanze nonché 
gli obblighi di annuncio, determinanti per il registro dei prodotti 
la cui tenuta è prevista anche in futuro. La OPChim disciplina 
inoltre la consegna e il ritiro di sostanze e preparati 
particolarmente pericolosi nonché l'obbligo e i requisiti per 
l'approntamento di schede di dati di sicurezza.
L'ordinanza sui biocidi (OBioc) e l'ordinanza sui prodotti 
fitosanitari disciplinano innazitutto la procedura di omologazione 
concernente i biocidi (23 tipi di prodotti tra cui disinfettanti, 
conservanti e prodotti per la conservazione del legno) e i prodotti 
fitosanitari. Le liste positive dei principi attivi armonizzate in 
tutta la CE sono riconosciute senza eccezioni (OBioc) e in modo 
esteso (ordinanza sui prodotti fitosanitari). I prodotti destinati 
al commercio formulati sulla base di questi principi attivi, invece, 
sono sottoposti a una procedura di omologazione svizzera 
indipendente, così come avviene negli Stati membri dell'UE.
L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 
(ORRPChim) prevede prescrizioni speciali per i prodotti chimici che 
possono costituire un serio pericolo per l'essere umano e per 
l'ambiente. Per un totale di 31 sostanze o gruppi di prodotti, 
l'ordinanza prevede limitazioni e divieti per quanto attiene alla 
fabbricazione, all'immissione in commercio o all'impiego nonché 
requisiti speciali relativi alla caratterizzazione o allo 
smaltimento. A questi si aggiungono requisiti posti alle persone che 
impiegano determinati prodotti chimici pericolosi (obbligo di 
autorizzazione d'impiego).
Fanno altresì parte del pacchetto di ordinanze l'ordinanza sulla 
buona prassi di laboratorio (garanzia di qualità dei dati degli 
esami), l'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici 
(emolumenti per l'esecuzione della legislazione federale) e un atto 
mantello con tutte le abrogazioni e le modifiche del diritto 
anteriore. L'ordinanza PIC, che disciplina l'esportazione di 
determinati prodotti chimici pericolosi, è già entrata in vigore il 
1° gennaio 2005.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet 
www.cheminfo.ch

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