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EDI: Il Consiglio federale adotta la legge sulle professioni mediche universitarie

Berna (ots)

Si intende creare una nuova base legale per la
formazione, il perfezionamento e l'esercizio indipendente della 
professione per medici, dentisti, farmacisti, chiropratici e 
veterinari. I requisiti scientifico-tecnici, sempre più esigenti, e 
le mutate aspettative e necessità della popolazione non possono più 
essere soddisfatte a sufficienza mediante la vecchia legge federale 
del 1877. Pertanto, il Consiglio federale ha approvato il messaggio 
e il disegno per la nuova legge sulle professioni mediche 
universitarie e li ha trasmessi al Parlamento. L'obiettivo centrale 
del disegno di legge è il mantenimento e il promovimento di cure 
mediche di elevata qualità mediante l'ottimizzazione della 
formazione e del perfezionamento delle professioni mediche 
universitarie. Al contempo si intende garantire la libera 
circolazione intercantonale e internazionale delle professioni 
mediche universitarie. Invece delle tradizionali materie d'esame, il 
disegno di legge definisce gli obiettivi della formazione e del 
perfezionamento sotto forma di conoscenze, capacità e comportamenti 
che devono essere acquisiti dagli assolventi per poter esercitare la 
professione. Particolare importanza è data allo sviluppo di una 
visione dell'uomo nel suo insieme e di una collaborazione a livello 
partenariale con tutte le persone interessate del settore sanitario. 
In considerazione della rapida evoluzione della medicina, è data 
grande importanza pure alla disponibilità individuale 
all'apprendimento e all'acquisizione continua di nuove conoscenze. 
Gli istituti di formazione possono strutturare i loro programmi di 
formazione e di perfezionamento in maniera più libera. In futuro i 
contenuti delle diverse fasi successive della formazione dovranno 
però essere maggiormente armonizzati tra loro e attribuire più 
importanza alla prassi. Gli esami federali parziali sono eliminati e 
sostituiti con esami universitari. Rimane soltanto l'esame federale 
finale. La nuova libertà degli istituti di formazione richiede 
tuttavia un controllo affidabile sulla formazione. Per verificare il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge, in futuro gli 
assolventi devono sottoporsi a un esame federale finale e gli enti 
che offrono corsi di formazione devono fare accreditare i loro 
percorsi di formazione e di perfezionamento. La legge prevede un 
disciplinamento unitario per l'esercizio indipendente della 
professione, in cui sono definite le condizioni per l'ammissione, 
gli obblighi professionali (incluso l'obbligo di perfezionamento) e 
le misure disciplinari. Per gli indipendenti nei settori della 
medicina umana e della chiropratica è obbligatorio un titolo di 
perfezionamento federale. Si intende raccogliere i dati delle 
autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione e dei 
titolari di diplomi federali in un registro valevole per tutta la 
Svizzera, il quale sarà messo a disposizione di tutti gli 
interessati, sempre che non contenga dati personali degni di 
particolare protezione. I Cantoni continuano a essere competenti per 
il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della professione. 
La nuova legge risponde a una necessità urgente e consente di 
sancire le misure, già avviate, per la modernizzazione e il 
miglioramento della formazione professionale.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio federale della 
sanità pubblica, Catherine Gasser, Politica della sanità, tel. 031 
322 95 05  
http://www.bag.admin.ch/berufe/projektmed/gesetz/d/index.htm

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