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Previdenza professionale: la revisione migliorerà la trasparenza

(ots)

Il Consiglio federale ha optato per un'entrata in vigore della 1a revisione della LPP in tre fasi. La prima fase della revisione, comprendente misure atte a migliorare la trasparenza a livello di gestione degli istituti di previdenza e della gestione paritetica, entrerà in vigore il 1° aprile 2004.

Il Consiglio federale ha optato per un'entrata in vigore della 1a 
revisione della LPP in tre fasi. In questo modo ha dunque esaudito 
gli auspici del Parlamento, che ne chiedeva una rapida entrata in 
vigore, soprattutto per riconquistare la fiducia degli assicurati. 
Perciò le misure tese a migliorare la trasparenza entreranno in 
vigore il 1° aprile 2004. Le due fasi successive sono previste per 
il 2005 ed il 2006.
Prima fase : miglioramento della trasparenza Per raggiungere 
l'obiettivo sono previste le seguenti misure: * rafforzamento della 
gestione paritetica a livello degli istituti collettivi di 
previdenza e della formazione dei rappresentanti degli assicurati in 
seno al massimo organo degli istituti di previdenza. A tal fine gli 
istituti avranno l'obbligo di prevedere corsi di formazione.
  • Uniformazione delle norme di gestione contabile mediante l'applicazione delle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.
  • Obbligo per gli assicuratori di tenere una contabilità separata relativa alle fondazioni collettive di previdenza professionale da loro gestite. Queste misure permetteranno di separare in modo chiaro gli averi della previdenza professionale dagli altri conti assicurativi.
  • Gli assicuratori sono tenuti ad istruire la fondazione collettiva affinché sia in grado d'informare gli assicurati su argomenti quali il calcolo dei premi, la partecipazione alle eccedenze e le prestazioni.
  • I casi di disdetta dei contratti d'assicurazione tra assicuratori e fondazioni di previdenza professionale soggiaceranno d'ora in poi a disposizioni che tengono maggiormente in considerazione gli interessi degli assicurati e i loro averi di previdenza.
Le disposizioni dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono state approvate 
ed entreranno anch'esse in vigore il 1° aprile 2004. Alle casse 
pensioni è stato fissato un termine, che scade alla fine dell'anno, 
per adeguare i propri regolamenti e l'infrastruttura alle nuove 
esigenze legali.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni 	tel. 031 322 90 61
	Jürg Brechbühl, vicedirettore
	Previdenza vecchiaia e superstiti
tel. 031 / 322 91 86
	Erika Schnyder
Questioni giuridiche Previdenza Professionale, caposettore
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Potete consultare il testo di legge al seguente indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2003/5803.pdf
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili su sito Internet 
dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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