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EDI: Dal febbraio 2003 verranno versati sussidi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Berna (ots)

Il 1° febbraio 2003, se non verrà lanciato un
referendum entro i termini previsti, entrerà in vigore la legge 
federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini 
complementare alla famiglia. Allo stesso tempo entreranno in vigore 
anche la relativa decisione di finanziamento e l'ordinanza 
d'esecuzione.
Il programma d'incentivazione, limitato a 8 anni, è volto a 
promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia 
diurna di bambini, di modo che i genitori possano conciliare meglio 
l'attività lavorativa o la formazione con i compiti familiari. Per i 
primi 4 anni il Parlamento ha stanziato a questo scopo un credito 
d'impegno di 200 milioni di franchi. L'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS) avrà il compito di decidere sulla 
concessione degli aiuti finanziari dopo aver ascoltato i Cantoni. 
Gli aiuti possono essere percepiti da: ( centri diurni per 
l'accoglienza di bambini (p. es. asili nido); ( strutture di 
custodia complementari alla scuola (p. es. doposcuola, scuole ad 
orario continuato, mense); ( strutture per il coordinamento della 
custodia nelle famiglie diurne (p. es. associazioni di famiglie 
diurne).
Vengono sostenute finanziariamente solo nuove offerte di custodia. 
Le istituzioni che esistevano già prima dell'entrata in vigore della 
legge ricevono aiuti finanziari solo se aumenteranno 
considerevolmente la loro offerta; i posti già esistenti non vengono 
sovvenzionati.
Funzionamento del programma d'incentivazione
L'ordinanza disciplina le condizioni minime, l'ammontare e la durata 
degli aiuti finanziari per i diversi tipi di offerta e fissa la 
procedura.
( I centri diurni per l'accoglienza di bambini devono offrire almeno 
10 posti e rimanere aperti per almeno 25 ore alla settimana e 45 
settimane all'anno. Gli aiuti finanziari vengono versati sotto forma 
di contributi forfetari per un periodo di 2 anni. Il contributo 
forfetario è calcolato in base alle ore ed ai giorni di apertura 
dell'istituzione: quello massimo, pari a 5000 franchi per posto e 
per anno, è concesso per un'offerta a tempo pieno.
( Le strutture di custodia complementari alla scuola devono mettere 
a disposizione almeno 10 posti e rimanere aperte per almeno 4 giorni 
alla settimana e per 36 settimane scolastiche all'anno. Esse devono 
offrire per ogni giorno di apertura almeno un'unità di custodia che 
deve durare come minimo 1 ora al mattino prima dell'inizio della 
scuola, 2 ore (compreso il vitto) sul mezzogiorno oppure 2 ore al 
pomeriggio (almeno 4 ore nei pomeriggi liberi). Gli aiuti finanziari 
vengono concessi solo per posti di custodia nuovi e versati per un 
periodo di 3 anni sotto forma di contributi forfetari. Il contributo 
forfetario è calcolato in base al numero di giorni e di ore di 
apertura dell'istituzione: quello massimo, pari a 3000 franchi per 
posto e per anno, è concesso per un'offerta a tempo pieno.
( Per il coordinamento della custodia nelle famiglie diurne potrà 
essere rimborsato per un periodo di 3 anni un terzo delle spese di 
formazione e perfezionamento dei genitori diurni e dei coordinatori. 
Verrà inoltre rimborsato un terzo dei costi di progetti volti a 
migliorare il coordinamento o la qualità della custodia (come p. es. 
la creazione di reti o lo sviluppo delle organizzazioni).
Richieste di aiuti finanziari
Tutte le richieste vanno inoltrate direttamente all'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali. Esse devono descrivere il progetto con 
precisione e sono da inoltrare al più tardi 12 settimane prima 
dell'inizio dell'attività, dell'aumento dell'offerta o dell'inizio 
del progetto. Per le attività che inizieranno tra il 1° febbraio e 
il 23 maggio 2003 è previsto un periodo transitorio. Le relative 
richieste possono essere inoltrate fino al 28 febbraio 2003. Per 
ogni richiesta di sussidi l'ufficio federale chiederà una presa di 
posizione al Cantone competente. Quest'ultimo dovrà esaminare il 
progetto ed esprimersi riguardo al fabbisogno, alla qualità, al 
finanziamento ed ai permessi necessari. In seguito l'ufficio 
federale emanerà una decisione in merito al diritto ai sussidi. Essa 
può essere impugnata inoltrando ricorso presso il Dipartimento 
federale dell'interno.
Ulteriori informazioni e i moduli di richiesta (a partire da gennaio 
2003) possono essere consultati sul sito Internet: www. 
ufas.admin.ch.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Servizio Stampa e informazione
Informazioni:			031 323 58 79 
Barbara Regazzoni
Centrale per le questioni familiari
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: legge federale, decreto federale e ordinanza

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