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Previdenza professionale : riduzione del tasso d'interesse minimo al 3,25%

(ots)

Dando seguito al recente dibattito parlamentare in oggetto, il Consiglio federale ha deciso di ridurre il tasso d'interesse minimo LPP dal 4 al 3,25 %, con validità dal 1° gennaio 2003. Nel quadro della modifica dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2), il Consiglio federale ha fissato una nuova procedura che permetterà di adeguare periodicamente il tasso d'interesse - di regola ogni due anni - basandosi su un rapporto inerente la situazione degli istituti di previdenza professionale e degli assicuratori sulla vita che gli verrà presentato annualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Una nuova verifica del tasso d'interesse minimo interverrà già l'anno prossimo, in considerazione dell'incertezza che caratterizza gli sviluppi futuri del rendimento.

Il Consiglio federale ha deciso di abbassare il tasso d'interesse 
minimo al 3,25% a partire dal 1° gennaio 2003. Ha inoltre istituito 
una procedura tesa a disciplinare le future modifiche del tasso 
d'interesse. Per garantirne un'analisi periodica per lo meno 
biennale, l'adeguamento del tasso d'interesse minimo deve avvenire 
secondo una procedura regolamentata. Data l'incertezza che continua 
a segnare lo sviluppo futuro degli interessi e il mercato degli 
investimenti, si procederà già l'anno prossimo ad una nuova verifica 
del tasso d'interesse minimo.
La decisione del Consiglio federale di modificare il tasso 
d'interesse si basa su diversi elementi, quali:
- l'evoluzione del rendimento delle obbligazioni della 
Confederazione - le opportunità di rendimento degli altri 
investimenti ricorrenti nel mercato - la situazione finanziaria 
degli istituti di previdenza.
Il Consiglio federale vuole disporre in futuro dei dati più recenti 
sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza. l'UFAS 
esaminerà quindi ogni anno la situazione degli istituti di 
previdenza e presenterà un rapporto con le proprie osservazioni, 
come previsto dall'art. 44 a dell'ordinanza sulla previdenza 
professionale (OPP2). In questo rapporto compariranno i dati inviati 
all'UFAS relativi agli istituti sorvegliati dagli organi di 
vigilanza cantonali così come le informazioni sugli assicuratori 
sulla vita raccolte dall'Ufficio federale delle assicurazioni 
private (UFAP).
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Ulteriori informazioni             tel. 031 322 90 61
Jürg Brechbühl, 
vicedirettore                                                        
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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