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EJPD: Miglioramento delle condizioni quadro per i casinò B

Berna (ots)

24.09.2004. Nel corso della sua seduta odierna, il
Consiglio federale ha modificato, rispettivamente alleggerito, 
alcune delle restrizioni finora in vigore per i casinò B e che per 
contro non erano applicabili ai casinò con concessione A. A partire 
dal 1° novembre 2004 entrano in vigore per i casinò B dei nuovi 
limiti per le puntate e le vincite massime. Inoltre, viene 
introdotta un’aliquota progressiva unitaria per la tassa sulle case 
da gioco. Conseguentemente ha avuto luogo una revisione 
dell’Ordinanza sulle case da gioco e dell’Ordinanza sul gioco 
d’azzardo.
La legislazione sulle case da gioco è entrata in vigore il 1° aprile 
2000. Susseguentemente diverse case da gioco hanno iniziato la loro 
attività. L’ordinamento giuridico ora in vigore si è dimostrato 
valido. Nell’ambito dell’attività di sorveglianza ha potuto però 
essere costatata l’inadeguatezza di alcune norme contenute nelle 
ordinanze. Dal punto di vista odierno, i casinò B sottostanno in 
parte a limitazioni che possono essere eliminate o alleggerite. Per 
mezzo di modifiche mirate, deve esser loro consentito di presentare 
un’offerta di gioco attrattiva. La distinzione di base fra casinò A 
e casinò B non subisce per contro alcuna modifica.
Nel caso degli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo, la 
puntata massima di cinque franchi e la vincita massima di 5'000 
franchi aumentano a 25 rispettivamente 25'000 franchi. Sono 
modificate anche le norme concernenti l’imposizione fiscale. 
L’aliquota di base ammonta ora per tutti i casinò al 40% del 
prodotto lordo di gioco. Tale aliquota aumenta dello 0.5% a partire 
dal valore soglia applicabile nel caso concreto (20 milioni per i 
casinò A e 10 milioni per i casinò B) per ogni ulteriore milione del 
prodotto lordo dei giochi per entrambi i tipi di concessione (in 
precedenza, per i casinò B, aumentava dell’1%). Ciò vale fino al 
raggiungimento dell’aliquota massima dell’80%. Con questa novità – i 
differenti valori soglia vengono mantenuti – viene praticamente 
parificata l’imposizione fiscale per i due tipi di casinò.
La Legge sulle case da gioco distingue fra concessioni A e B. le 
concessioni A vengono rilasciate ai veri e propri grand casinò. Le 
concessioni A si distinguono in particolare per il fatto che 
permettono di presentare un’ampia offerta di gioco e possibilità di 
puntata e vincita illimitate.
Per contro, nelle case da gioco a beneficio di una concessione B, 
l’offerta di gioco come pure le possibilità di puntata, di vincita 
ed i montepremi dei jackpot sono limitati.
Indicazione: L’Ordinanza sulle case da gioco e l’Ordinanza sul gioco 
d’azzardo sono disponibili all’indirizzo Internet www.esbk.admin.ch.
Per ulteriori informazioni: 
Jean-Marie Jordan, direttore della Commissione federale delle case 
da gioco, Tel. 031 323 12 05

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