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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: La legge sulle lotterie va adeguata ai tempi

Berna (ots)

Consultazione relativo all'avamprogetto di legge della commissione
peritale
Berna, 09.12.2002. La revisione della legge sulle lotterie vuole 
assicurare il corretto e trasparente svolgimento delle lotterie e 
scommesse e proteggere la società dagli effetti nocivi del gioco. 
Viene mantenuta la destinazione dei benefici netti dei giochi in 
favore di progetti di utilità pubblica e di beneficenza. Lunedì, il 
Consiglio federale ha preso atto delle proposte che figurano nel 
rapporto della commissione peritale e ha autorizzato il Dipartimento 
federale di giustizia e polizia (DFGP) a svolgere fino alla fine del 
marzo 2003 una consultazione.
La revisione della legge sulle lotterie che risale a quasi 80 anni 
fa è stata preparata in stretta collaborazione con i Cantoni. La 
commissione peritale, composta pariteticamente di rappresentanti 
della Confederazione e dei Cantoni, era copresieduta dalla 
consigliera di Stato del Canton Berna Dora Andres e da Luzius Mader, 
vicedirettore nell'Ufficio federale di giustizia. La commissione 
peritale ha ripreso nell'avamprogetto diversi elementi e principi 
della vigente legge sulle lotterie, che si sono dimostrati validi. È 
segnatamente il caso della destinazione dei benefici netti delle 
lotterie in favore di progetti di utilità pubblica e di beneficenza; 
anzi, in futuro anche i benefici netti delle scommesse dovrebbero 
essere destinati a tale scopo.
Inoltre, per lo svolgimento di lotterie e scommesse, occorre, come 
finora, ricorrere a un sistema di autorizzazione che renda possibile 
soltanto un'offerta limitata e controllata di giochi. La commissione 
peritale è infatti del parere che soltanto con una limitazione della 
concorrenza si possano creare condizioni di mercato ordinate e 
trasparenti e sufficienti benefici da destinare a scopi di utilità 
pubblica e di beneficenza. Infine i Cantoni dovrebbero mantenere la 
competenza di distribuire i benefici netti, di limitare o vietare 
l'offerta di giochi sul loro territorio nonché di autorizzare e 
controllare piccole manifestazioni.
Nuovi giochi e nuove forme di distribuzione
La commissione peritale, oltre a riprendere principi della vigente 
legge sulle lotterie, che si sono dimostrati validi, propone tutta 
una serie di innovazioni. In considerazione dei progressi 
tecnologici e dei mutamenti sociali, si pronuncia in favore 
dell'ammissione di nuovi giochi e nuove forme di distribuzione. Per 
esempio, propone che i grandi organizzatori, se sono in grado di 
coprire i rischi e possiedono le necessarie conoscenze, possano 
offrire le scommesse alla quotazione, che finora erano vietate. In 
tal modo si apre, fra l'altro, la strada all'introduzione in 
Svizzera delle scommesse "oddset". In principio, gli organizzatori 
di lotterie e scommesse potranno ricorrere in avvenire a qualsiasi 
forma di distribuzione. Tuttavia, soprattutto per proteggere i 
giocatori, possono essere previste determinate restrizioni 
all'esercizio di giochi con l'ausilio di mezzi elettronici 
(telefono, Internet). Inoltre tali giochi devrebberono essere 
accessibili soltanto in Svizzera.
Prevenzione e cura della dipendenza dal gioco
Per prevenire e lottare efficacemente contro la dipendenza dal 
gioco, alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e 
alle autorità di vigilanza vengono imposti alcuni obblighi: 
nell'autorizzare giochi devono prestare particolare attenzione ai 
rischi di dipendenza dal gioco nonché ordinare le necessarie 
restrizioni e verificarne l'efficacia. Inoltre tali autorità sono 
responsabili della gestione efficace del nuovo fondo per la lotta 
alla dipendenza dal gioco. Ma anche agli organizzatori sono imposti 
obblighi: devono versare lo 0,5% dei benefici lordi dei giochi nel 
fondo per la lotta alla dipendenza dal gioco e non possono offrire 
giochi con una quota di restituzione superiore al 75%. Tale quota, 
che è inferiore a quella dei giochi delle case da gioco, ha per 
effetto che il giocatore finisce prima i suoi soldi e quindi smette 
di giocare più presto. L'aver fissato una quota massima di 
restituzione, fatto dettato da motivi di lotta contro la dipendenza 
dal gioco, costituisce inoltre un criterio misurabile di 
delimitazione dei giochi autorizzati unicamente nelle case da gioco.
Innovazioni nel sistema di autorizzazione e di vigilanza
La commissione peritale è favorevole a una distinzione fra grandi e 
piccoli organizzatori. Come innovazione appoggia l'introduzione di 
un sistema duale di autorizzazione (autorizzazione d'organizzatore e 
autorizzazione di gioco), soprattutto per i grandi organizzatori. 
Per il rilascio dell'autorizzazione d'organizzatore, vanno esaminati 
con particolare attenzione i requisiti personali, professionali e 
finanziari del richiedente. La questione se i grandi organizzatori 
debbano restare sotto il controllo cantonale è aperta; gli esperti 
pongono pertanto entrambe le varianti in discussione. In un secondo 
tempo, il titolare di un'autorizzazione d'organizzatore deve 
chiedere un'autorizzazione di gioco separata per ogni gioco da lui 
offerto.
Per l'autorizzazione e la vigilanza dei grandi organizzatori è 
prevista l'istituzione di un'apposita Commissione delle lotterie e 
scommesse. Tuttavia fra gli esperti non vi è unanimità sul fatto che 
tale commissione debba operare a livello federale o cantonale 
(concordato). Per tale ragione, la commissione peritale pone in 
discussione entrambe le varianti. I benefici netti, che attualmente 
sono dell'ordine di 400 milioni di franchi all'anno, continueranno a 
essere ripartiti dagli esistenti fondi cantonali delle lotterie e 
scommesse che, per la prima volta, sono oggetto di un 
disciplinamento nella legge. I Cantoni mantengono la competenza di 
autorizzare e controllare i piccoli organizzatori.
Nuovo regime fiscale
Per quanto concerne l'imposizione delle vincite al gioco, la 
commissione peritale propone di sostituire l'attuale imposta 
preventiva con l'imposta alla fonte. In tal modo sarebbe possibile 
tassare tutte le vincite superiori al limite di esenzione fissato 
ora a 300 franchi. Il nuovo regime permetterebbe di mantenere il 
gettito fiscale agli attuali livelli, evitando sia la costituzione 
di denaro "in nero" sia gli ingenti oneri amminstrativi connessi 
all'imposta preventiva. Per le imposte dirette della Confederazione, 
il tasso d'imposta dovrebbe essere del 10 per cento. Poiché la legge 
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni non consente di fissare disposizioni tariffarie, i Cantoni 
dovranno trovare per conto loro una via per giungere a un tasso 
d'imposta uniforme.
Altre informazioni:
Consigliera di Stato Dora Andres, Polizei- und Militärdirektion del 
Canton Berna, tel. 031 / 633 47 21
Luzius Mader, vicedirettore nell'Ufficio federale di giustizia, 
tel. 031 / 322 41 02

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