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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Media Service: Consiglio svizzero della stampa
Presa di posizione 35/2010 (www.presserat.ch/28130.htm) Parti: Ministero pubblico della Confederazione c. «Weltwoche» Reclamo parzialmente accolto

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Interlaken (ots)

- Indicazioni: Ulteriori informazioni possono essere scaricate in
     formato pdf gratuitamente su:
     http://presseportal.ch/fr/pm/100018292/?langid=4 -
Tema: rispetto della verità / dovere di rettifica / libertà di 
commento
Riassunto
Non era insabbiamento, ma...
Il Consiglio della stampa ha parzialmente accolto un reclamo del 
Ministero pubblico della Confederazione contro la «Weltwoche». Nel 
numero del 4 febbraio 2010, il periodico aveva criticato il 
procuratore pubblico della Confederazione, Erwin Beyeler, in margine 
al «caso Roduner», per avere «fino all'ultimo cercato di 
procrastinare e tirare per le lunghe» («verschleppen», «verzögern») 
il procedimento penale a carico del giudice istruttore federale 
Roduner, che nel giugno del 2008 aveva mandato a se stesso, per fax, 
una falsa lettera minatoria. Secondo la «Weltwoche» il tentativo 
trova conferma in un rapporto della Commissione parlamentare della 
gestione (GPK) sul caso.
È vero che tale rapporto - nota il Consiglio della stampa - 
accerta che il Ministero pubblico aveva atteso cinque mesi esatti per
avviare il procedimento penale contro Roduner. Si constata inoltre 
che la durata totale del procedimento è stata di otto mesi e mezzo, 
«il che tuttavia - è detto con un linguaggio un po' contorto - non 
potrebbe essere equiparato a una ritardata giustizia» 
(«Rechtsverzögerung»). Poco prima, tuttavia, la Commissione precisava
«non esservi prova che si sia trattato di un tentativo di insabbiare 
il caso, come pure affermato dalla stampa».
Nel suo reclamo, il Ministero pubblico della Confederazione accusa
la «Weltwoche» di aver riferito l'opposto di quel che scriveva la 
PUK, mancando al dovere di rispetto della verità. Il Consiglio della 
stampa ritiene invece che il giornalista aveva il diritto di definire
«tirare per le lunghe» e di criticare un ritardo di cinque mesi prima
dell'avvio del procedimento. Una tale interpretazione dei fatti era 
dunque lecita, anche se, in proposito, il rapporto della GPK si 
esprime in modo piuttosto riservato. Il reclamo, su questo punto, è 
perciò respinto. In appoggio alla critica, molto più grave, di aver 
tentato di insabbiare il caso, la «Weltwoche» non ha invece portato 
elementi di prova sufficienti, tanto più che il rapporto del GPK dice
esattamente il contrario. Il periodico ha quindi mancato al dovere di
rispetto della verità. Al Ministero pubblico, date queste 
circostanze, la «Weltwoche» doveva almeno riconoscere il diritto alla
rettifica. Avendoglielo negato, anche sul dovere di rettifica il 
periodico ha violato il codice professionale.

Contatto:

SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA
Sekretariat/Secrétariat:
Martin Künzi, Dr. iur., Fürsprecher
Bahnhofstrasse 5
Postfach/Case 201
3800 Interlaken
Telefon/Téléphone: 033 823 12 62
Fax: 033 823 11 18
E-Mail: info@presserat.ch
Website: http://www.presserat.ch

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