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Bundesamt für Verkehr BAV

BAV: La durata massima del lavoro vale anche per il settore della navigazione

Berna (ots)

La durata del lavoro dei conduttori di battelli di
alcune imprese di navigazione svizzere supera la durata giornaliera 
massima del lavoro consentita dalla legge. L'Ufficio federale dei 
trasporti concede ora a queste imprese un margine massimo di 2 anni 
per adottare i provvedimenti necessari al rispetto delle 
prescrizioni.
La legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di 
trasporti pubblici (LDL; RS 822.21) disciplina l'orario di lavoro 
consentito a macchinisti, autisti di autobus o conduttori di 
battelli. L'articolo 4 stabilisce che la durata massima del lavoro 
non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio.
In base ad una diversa interpretazione della legge vigente, alcune 
imprese di navigazione svizzere hanno consentito, tuttavia, orari di 
lavoro più lunghi. I conduttori di battello ed altri collaboratori 
delle imprese che sottostanno alla legge sulla durata del lavoro 
sono impiegati per tempi più lunghi di quelli previsti in base 
all'articolo 31 dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del 
lavoro (OLDL; RS 822.211). Questo articolo stabilisce infatti che, 
per i dipendenti delle imprese di navigazione, sono ammesse delle 
eccezioni in materia di durata di lavoro e di turni di riposo 
qualora si verifichino circostanze straordinarie.
Con una decisione di principio il Dipartimento federale 
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 
(DATEC) ha stabilito che il normale esercizio di navigazione non 
rientra in questo articolo. Devono essere riconosciute come 
circostanze straordinarie soltanto quelle per cui l'impresa non è 
temporaneamente in grado di fornire le prestazioni richieste 
nell'ambito del normale esercizio, per esempio durante grandi 
manifestazioni quali EXPO 02, i festeggiamenti per il settecentesimo 
anniversario della Confederazione o in caso di disturbi 
dell'esercizio.
L'Ufficio federale dei trasporti ha inviato pertanto una circolare 
alle imprese di navigazione esponendo loro i fatti e invitandole a 
rispettare le prescrizioni della legge sulla durata del lavoro o a 
ristabilire prima possibile le condizioni conformi alla legge. L'UFT 
concederà alle imprese che attualmente non sono in grado di 
rispettare le prescrizioni della legge, un periodo di transizione di 
due anni al massimo, durante il quale potranno formare nuovo 
personale o reclutarlo sul mercato del lavoro.
Berna, 21 ottobre 2003
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
Informazioni: Ufficio federale dei trasporti, Politica e 
comunicazione 031 322 36 43

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