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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Il Consiglio federale intende rafforzare la lotta contro la tifoseria violenta - Inviato in consultazione un ulteriore pacchetto di misure

(ots)

23.03.2005. In Svizzera s’intende rafforzare la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il Consiglio federale intende creare le basi legali necessarie in materia. Ha perciò inviato in consultazione un pertinente avamprogetto di legge volto a completare le misure della Confederazione già adottate o previste.

L’avamprogetto prevede complementi alla legge federale sulle misure 
per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Con le nuove 
basi legali, il Consi-glio federale intende combattere il fenomeno 
della tifoseria violenta mediante provvedimenti di diritto 
amministrativo, migliorando le possibilità d’intervento preventivo.
Nuove misure preventive
L’avamprogetto appena inviato in consultazione fa parte di due 
pacchetti legi-slativi nel settore della protezione dello Stato. Con 
il primo progetto, la cui pro-cedura di consultazione si è già 
conclusa, era stata proposta una base legale per una banca dati a 
livello nazionale sulla tifoseria violenta. Il messaggio concernente 
entrambi i progetti sarà sottoposto al Consiglio federale ancora nel 
corso di quest’anno. Le misure complementari assumono un’importanza 
fondamentale soprattutto in vista del campionato europeo di calcio 
del 2008 che si svolgerà in Svizzera e in Austria, al fine di 
allestire un piano di sicurezza unitario.
Aree interdette
Con la creazione di aree interdette si vieta alle persone 
interessate di soffer-marsi in una determinata zona (area) in 
prossimità del luogo in cui si svolge una manifestazione sportiva. 
Le singole aree interdette sono definite dai Can-toni. 
L’interdizione di accedere a un’area può essere pronunciata solo se 
è comprovato che la persona interessata ha partecipato ad atti 
violenti in occa-sione di manifestazioni sportive.
Divieto limitato di lasciare la Svizzera
Con il divieto limitato di lasciare la Svizzera s’intende impedire 
che le persone che per motivi di sicurezza sono tenute lontane dagli 
stadi in Svizzera provo-chino disordini all’estero. Nella prassi 
sono noti casi di tifosi che pur non ricor-rendo mai alla violenza 
nel proprio Paese, commettono regolarmente atti vio-lenti 
all’estero. Il provvedimento può essere adottato dall’Ufficio 
federale di po-lizia mediante una decisione scritta.
Obbligo di presentarsi alla polizia
A differenza delle aree interdette e del divieto limitato di 
lasciare la Svizzera, con cui si emana un divieto, l’obbligo di 
presentarsi alla polizia impone un de-terminato comportamento. La 
persona nei cui confronti è adottato il provvedi-mento è obbligata a 
presentarsi in determinati orari a un determinato posto di polizia, 
con la comminazione di una pena in caso d’inadempienza. In questo 
modo s’intende precluderle la possibilità di partecipare a disordini 
in occasione di una manifestazione sportiva. L’obbligo di 
presentarsi alla polizia è imposto a persone nei cui confronti 
misure meno severe si sono rivelate inutili.
Fermo preventivo di polizia
Il fermo preventivo di polizia costituisce l’”ultima ratio” nei 
confronti delle per-sone violente che si sono mostrate 
particolarmente renitenti. La misura è con-sentita soltanto se 
misure meno severe non sono state rispettate e vi sono in-dizi 
concreti che la persona interessata intenda nuovamente partecipare 
ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Il fermo 
preventivo è limita-to in modo da impedire alla persona interessata 
di partecipare ai disordini e dura al massimo 24 ore.
Le persone oggetto delle misure possono ricorrere ai normali rimedi 
giuridici cantonali o federali. Nel caso concreto possono essere 
verificate la legittimità e l’adeguatezza di una misura.
Per ulteriori informazioni: 
Jürg Siegfried Bühler,  Ufficio federale di polizia,  tel. 031 322 
45 71

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