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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Maggiore efficienza nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale Il Consiglio federale pone in consultazione la Convenzione delle Nazioni Unite

Berna (ots)

15.12.2003. Il Consiglio federale intende rafforzare
la cooperazione internazionale aderendo alla Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai 
due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico 
di migranti. Lunedì ha incaricato il Dipartimento federale di 
giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione i tre testi.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un 
importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una 
pietra miliare della cooperazione internazionale contro la 
criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il 
primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in 
questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 
2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
Obblighi degli Stati Parte
Gli Stati Parte si impegnano a punire la partecipazione a 
un’organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro e a 
considerare la punibilità della corruzione attiva e passiva di 
pubblici ufficiali stranieri. Sono inoltre tenuti a stabilire la 
responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone 
giuridiche e ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto 
di reati.
Particolare attenzione alle donne e ai bambini
Il Protocollo addizionale contro la tratta di persone si prefigge di 
combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con 
particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può 
essere di natura sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di 
organi). Il Protocollo prevede in particolare di punire e prevenire 
tali atti, di tutelare le vittime e di rafforzare la cooperazione 
internazionale.
Maggiore protezione contro i passatori
Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti prevede 
l’obbligo di sanzionare il traffico illegale di esseri umani 
esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si 
procura documenti fraudolenti.
Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della 
Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei 
due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico 
di migranti. Resta insufficiente unicamente la norma penale vigente 
in materia di traffico di esseri umani, che è però stata riveduta 
per contemplare anche lo sfruttamento commerciale oltre a quello 
sessuale; il relativo avamprogetto è già stato posto in 
consultazione.
Altre informazioni:
Anita Marfurt, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 93 28

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