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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Rafforzare la lotta contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta La legge federale contenente le relative misure è sottoposta a consultazione

Berna (ots)

12.02.2003. In Svizzera il razzismo, la tifoseria
violenta e la propaganda violenta devono essere combattuti 
maggiormente. Sulla base del rapporto e delle raccomandazioni del 
gruppo di lavoro sulla lotta contro l'estremismo di destra, il 
Consiglio federale intende crea-re le basi legali necessarie.
Con le nuove basi legali, il Consiglio federale intende combattere i 
fenomeni del razzismo, della tifoseria violenta e della propaganda 
violenta, rafforzando i provvedimenti di diritto penale e 
amministrativo e attuando una maggiore prevenzione. Con il presente 
avamprogetto di legge, oggi posto in consultazione dal Consiglio 
federale, si intende completare le misure già realizzate nonché 
quelle previste dalla Confederazione e dai Cantoni.
Incarico del Consiglio federale
In base al rapporto e alle raccomandazioni del gruppo di lavoro 
"Estremismo di destra", il Consiglio federale ha incaricato il 
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un 
progetto al riguardo. Allo stesso tempo al DFGP è stato assegnato il 
compito di esaminare la legislazione nell'ambito della sicurezza 
interna in generale, e, in particolare, in quello della prevenzione.
Il presente avamprogetto inviato in consultazione, rappresenta il 
primo di due pacchetti legislativi relativi alla protezione dello 
Stato, il cui messaggio dovrà essere presentato al Consiglio 
federale entro quest'anno.
Il secondo pacchetto affronta essenzialmente la tematica 
"terrorismo/estremismo" nonché il riesame generale delle basi legali 
per la prote-zione preventiva dello Stato.
Il progetto di legge prevede le seguenti integrazioni o modifiche 
della legge federale sulle misure per la salvaguardia della 
sicurezza interna (LMSI), del Codice penale (CP) e della legge 
federale sulla sorveglianza della corri-spondenza postale e del 
traffico delle telecomunicazioni (LSCPT):
Due nuove fattispecie penali nel CP Nel CP il Consiglio federale 
intende creare due nuove fattispecie penali: "rappresentazioni con 
significato razzista" (art. 261ter CP) e "associazioni razziste" 
(art. 261quater CP). L'attuale articolo "discriminazione razziale" 
(art. 261bis) non dev'essere modificato.
In futuro dev'essere possibile perseguire penalmente l'uso in 
pubblico di rappresentazioni razziste, come i simboli nazisti e la 
svastica.
Nel caso della fattispecie penale "associazione razzista", 
l'illegalità dell'as-sociazione dev'essere chiaramente 
riconoscibile. Questa può essere data dalla perseguibilità penale 
delle finalità statutarie o dalle attività razziste di 
un'associazione.
In base alle disposizioni proposte dev'essere perseguibile 
penalmente chiunque costituisce, aderisce o promuove la costituzione 
di un'associazione razzista. Tuttavia il comportamento razzista di 
singoli membri non rende automaticamente razzista l'associazione 
stessa.
Le due nuove fattispecie sono volte a tutelare i principi giuridici 
particolarmente degni di protezione, segnatamente la dignità umana. 
Per tale motivo e siccome le rappresentazioni con significato 
razzista e la comunicazione tra associazioni razziste spesso 
avvengono su Internet, la legge federale sulla sorveglianza della 
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 
(LSCPT) dev'essere adattata affinché possa essere disposta la 
sorveglianza delle telecomunicazioni e della posta anche nel caso 
delle nuove fattispecie.
Confisca di materiale di propaganda razzista In futuro il materiale 
di propaganda che incita al razzismo o alla violenza deve poter 
essere confiscato in modo più sistematico. Attualmente la confisca è 
possibile solo nell'ambito di una procedura penale. Nella LMSI 
perciò la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale 
di propaganda razzista o che incita alla violenza, devono essere 
disciplinati attraverso una misura di diritto amministrativo.
Si tratta di una delle disposizioni centrali del progetto. Essa non 
include soltanto il materiale di propaganda esplicitamente razzista, 
bensì anche appelli ad altre forme di violenza. Non dev'essere 
legata a singole manifestazioni o a singoli fenomeni di violenza, 
permettendo così di includervi sia la violenza dell'estremismo di 
sinistra o di destra, sia gli atti violenti commessi durante le 
manifestazioni pubbliche (per es. negli stadi).
Provvedimenti contro la tifoseria violenta
Il Consiglio federale intende creare su scala federale le basi 
legali per una banca dati nazionale sulla tifoseria violenta. La 
conservazione centrale di dati riguardanti persone notoriamente 
violente in occasione di manifestazioni pubbliche, consente una 
vista d'insieme nazionale ed è necessaria anche in vista della 
cooperazione internazionale. I legami personali e organizzativi 
esistenti nella scena della tifoseria violenta devono poter essere 
riconosciuti rapidamente per permettere d'impedire l'accesso alle 
manifestazioni alle persone notoriamente violente.
È possibile opporsi efficacemente alla tifoseria violenta unicamente 
riconoscendo per tempo, facendo uscire dall'anonimato e prevenendo 
efficacemente i potenziali facinorosi. La creazione di una banca 
dati nazionale sulla tifoseria violenta è di fondamentale importanza 
soprattutto in vista dei Campionati europei di calcio del 2008 in 
Svizzera e in Austria.
Ulteriori informazioni: 
Urs von Daeniken, Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 45 71

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