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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Perseguire e giudicare i reati in base a norme procedurali uniformi Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente l’unificazione della procedura penale

Berna (ots)

21.12.2005. Per accrescere l’efficacia dell’azione
penale e, nel contempo, l’uguaglianza giuridica e la certezza del 
diritto, il Consiglio federale intende unificare il diritto 
processuale penale svizzero. Oggi ha licenziato il relativo 
messaggio e due disegni di legge.
I disegni di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) e 
di legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) 
sostituiranno gli attuali 26 codici di procedura penale cantonali e 
la procedura penale federale. In futuro i reati saranno perseguiti e 
giudicati non soltanto in virtù di un Codice penale unico, bensì 
anche conformemente a norme procedurali uniformi. L’unificazione 
della procedura, che porrà fine all’attuale dispersione delle norme 
processuali, gioverà all’uguaglianza giuridica e alla certezza del 
diritto, consentendo inoltre di lottare in modo più efficace contro 
il crimine. Un diritto processuale unificato facilita poi il compito 
degli avvocati e agevola la cooperazione internazionale e l’impiego 
intercantonale di personale da parte delle autorità penali.
Soluzioni equilibrate
I due disegni si ispirano agli ordinamenti processuali vigenti nella 
misura in cui gli stessi si siano rivelati appropriati, ma prevedono 
anche norme sinora non previste in Svizzera o adottate soltanto da 
taluni Cantoni. Tra queste figura l’introduzione di un principio di 
opportunità più esteso, che consente alle autorità di rinunciare 
all’azione penale in determinati casi. Il Codice prevede inoltre la 
possibilità di un accordo tra l’autore del reato e la vittima (per 
il tramite di una conciliazione o di una mediazione) o tra 
l’imputato e il pubblico ministero (in merito alla colpevolezza e 
alla pena). Altre innovazioni sono rappresentate dal rafforzamento 
dei diritti della difesa, dall’ampliamento di taluni diritti della 
vittima, dall’estensione delle misure di protezione dei testimoni e 
dal nuovo provvedimento coercitivo della sorveglianza delle 
relazioni bancarie. Nel complesso, i due disegni propongono 
soluzioni equilibrate che conseguono un giusto equilibrio tra gli 
interessi diametralmente opposti delle persone e delle autorità 
implicate nel procedimento penale.
Un pubblico ministero con ampi poteri
L’organizzazione giudiziaria resterà in linea di principio di 
competenza dei Cantoni. L’unificazione della procedura richiede 
nondimeno l’adozione di un modello di perseguimento penale unitario. 
Il modello prescelto (modello «pubblico ministero») è caratterizzato 
dall’assenza di un giudice istruttore. Il pubblico ministero dirige 
l’intera procedura preliminare, conduce l’istruzione penale, 
promuove l’accusa e la sostiene in giudizio. Il fatto che le 
indagini, l’istruzione penale e la promozione dell’accusa siano di 
competenza di un’unica autorità consente di accrescere l’efficienza 
del perseguimento penale.
Per controbilanciare i poteri molto ampi di cui dispone il pubblico 
ministero sono previsti in particolare l’istituzione di un giudice 
dei provvedimenti coercitivi e il rafforzamento dei diritti della 
difesa. Un ulteriore contrappeso è costituito dal principio 
dell’immediatezza, in base al quale il giudice fonda il proprio 
convincimento sull’opinione che si è fatto durante il dibattimento 
(soltanto in casi determinati può infatti fondarsi sulle prove 
raccolte nella procedura preliminare).
Una legge apposita per la procedura penale minorile
La procedura penale minorile è disciplinata da una legge apposita 
in cui figurano le norme che derogano al CPP. Anche in quest’ambito 
il perseguimento penale è affidato, in tutte le sue fasi, a 
un’autorità giudiziaria specializzata, il giudice dei minorenni. 
Nei casi di lieve o media gravità, egli funge inoltre da autorità 
giudicante e vigila sulla corretta esecuzione della sanzione. Nei 
casi più gravi (peraltro rari) il giudizio compete invece al 
tribunale dei minorenni. I Cantoni sono peraltro liberi di 
determinare se il giudice dei minorenni possa essere membro del 
tribunale dei minorenni. In tal modo si tiene conto delle 
preoccupazioni espresse in sede di consultazione riguardo al doppio 
ruolo del giudice dei minorenni (magistrato inquirente e giudice 
investito della causa in seno al tribunale).
Per ulteriori informazioni:
Frank Schürmann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 50

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