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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

La legge sull'aiuto alle vittime di reati sarà oggetto di un'ampia revisione - messaggio concernente la revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

Berna (ots)

09.11.2005. Le vittime di reati in Svizzera
continueranno a ricevere consulenza, indennizzo e riparazione 
morale. Tuttavia l’ammontare della riparazione morale verrà 
limitato. Per i reati perpetrati all’estero non saranno più pagati 
né indennizzi né riparazioni morali. Mercoledì, il Consiglio 
federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale 
della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati 
(LAV).
La legge concernente l’aiuto alle vittime (LAV), entrata in vigore 
nel 1993, soddisfa una reale esigenza e ha dato nel complesso buoni 
risultati. La revisione totale colma ora diverse lacune e migliora 
la struttura della legge.
La riparazione, originariamente prevista come eccezione e 
disciplinata soltanto in parte, nella pratica ha avuto maggiore 
importanza dell’indennizzo. Le vittime di reati riceveranno anche in 
futuro una riparazione morale, che però sarà delimitata da un tetto 
massimo. Il Consiglio federale propone un importo massimo di 70'000 
franchi per le vittime e di 35'000 franchi per i congiunti. Il 
valore massimo per gli indennizzi sarà adeguato al rincaro e sarà 
pari a 120'000 franchi.
Aiuto limitato alle vittime di reati perpetrati all’estero
La concessione di prestazioni per reati avvenuti all’estero pone 
numerosi problemi di ordine pratico. In particolare, è spesso 
difficile accertare i fatti e stabilire se si è in presenza di un 
reato. Pertanto in futuro saranno soppressi l’indennizzo e la 
riparazione morale per i reati perpetrati all’estero. Le vittime e i 
loro congiunti domiciliati in Svizzera avranno in compenso diritto 
alle prestazioni fornite dai consultori, che potranno scegliere 
liberamente.
Termini più lunghi per le vittime minorenni
Il termine per il deposito di una domanda di indennizzo e di 
riparazione morale passa da due a cinque anni. Per i minori vittime 
di reati gravi, in particolare contro l’integrità sessuale, è 
prevista una norma speciale. Possono infatti presentare una domanda 
fino al 25° anno d’età.
Inoltre sarà operata una distinzione più chiara tra l’aiuto a lungo 
termine fornito dai consultori e l’indennizzo. Attualmente i due 
provvedimenti in parte si sovrappongono. Il disegno di legge prevede 
che l’aiuto a lungo termine vada concesso fintanto che lo stato di 
salute della vittima non si sia stabilizzato e le altre conseguenze 
del reato siano state per quanto possibile eliminate o compensate. 
L’indennizzo copre invece i costi medici e di cura dopo la 
stabilizzazione dello stato di salute della vittima, nonché la 
perdita di guadagno, la perdita di sostegno e le spese per il 
funerale.
La legge attuale si basa sui tre pilastri della consulenza, della 
prestazione finanziaria e della protezione particolare delle vittime 
nel procedimento penale. La revisione della LAV mantiene questa 
impostazione. Tuttavia le disposizioni per la protezione delle 
vittime nel procedimento penale verranno successivamente integrate 
nel Codice di procedura penale svizzero.
Per ulteriori informazioni:
Luzius Mader, vicedirettore dell’Ufficio federale di giustizia, 
tel. 031 / 322 41 02

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