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Office fédéral de la justice

Nuovo disciplinamento dell'aiuto finanziario a turisti svizzeri

Berna (ots)

Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1° settembre 2002
la nuova ordinanza
Il Consiglio federale ha rivisto il disciplinamento
della concessione di anticipi a turisti svizzeri che si trovano in
situazione di bisogno durante un viaggio all'estero. Ha posto in
vigore con effetto al 1° settembre 2002 la nuova ordinanza sull'aiuto
finanziario agli Svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero. La
durata di validità dell'ordinanza  è limitata a cinque anni. Dato che
l'ordinanza si basa tuttora unicamente sulla Costituzione federale,
il Consiglio federale ha nel contempo incaricato il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto di
legge.
L'ordinanza stabilisce che i turisti svizzeri che si trovano in
situazione di bisogno durante un viaggio all'estero hanno ora un
diritto alla concessione di un anticipo. Questo aiuto finanziario
viene tuttavia concesso - come era il caso sinora - con l'obbligo
rimborsarlo; sono esclusi i prestiti o altri tipi di aiuto materiale.
L'ordinanza disciplina in modo chiaro ed esaustivo gli scopi per i
quali le rappresentanze svizzere possono versare gli anticipi: per il
finanziamento del rimpatrio in Svizzera, come aiuto indispensabile
fino al rimpatrio o fino all'ottenimento di mezzi propri nonché per
il sostegno delle spese ospedaliere e mediche.
Anticipi per turisti svizzeri...
Benché grazie all'ampliamento delle possibilità di trasferimento
internazionale di denaro vi siano sempre meno turisti svizzeri che si
trovano in situazione di bisogno, le rappresentanze svizzere versano
tuttora annualmente all'incirca 100'000 franchi sotto forma di
anticipi. I rimborsi sono effettuati alla Sezione «Aiuto sociale
degli Svizzeri all'estero» dell'Ufficio federale di giustizia.
... e prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero
Compito principale della Sezione è il sostegno di cittadini
svizzeri, domiciliati all'estero o che si trovano da oltre tre mesi
all'estero e che sono in uno stato di bisogno. In virtù della legge
federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, l'UFG
versa annualmente oltre sei milioni di franchi.

Contact:

Jean-Marc Wichser
Ufficio federale di giustizia
Tel. +41/31/322'43'45

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