Alle Storys
Folgen
Keine Story von Office fédéral de la justice mehr verpassen.

Office fédéral de la justice

Equiparare la firma digitale alla firma autografa

Berna (ots)

Il Consiglio federale invia in consultazione due progetti di legge
La firma elettronica va equiparata alla firma
autografa. In futuro sarà così possibile concludere contratti anche
per via elettronica. Mercoledì, il Consiglio federale ha inviato in
consultazione i progetti di legge federale sulla firma elettronica e
di legge federale sul commercio elettronico.
Grazie alla firma elettronica, si dispone oggi di un procedimento
tecnico col quale è possibile determinare l'origine di un documento
elettronico (autenticità) e verificare nel contempo che il documento
non abbia subito modifiche (integrità). Secondo il Codice delle
obbligazioni, i contratti per i quali la legge prescrive la forma
scritta devono tuttavia essere imperativamente muniti della firma
autografa. Poiché le transazioni si svolgono sempre più per via
elettronica, il Consiglio federale intende adeguare il diritto
all'evoluzione della tecnica. A tal fine, egli ha inviato in
consultazione il progetto di legge federale sulla firma elettronica
(LFiE). La consultazione si concluderà il 31 marzo 2001.
La LFiE rimpiazzerà l'ordinanza sui servizi di certificazione
elettronica, entrata in vigore il 1° maggio 2000. Tale ordinanza ha
istituito la base legale necessaria al riconoscimento facoltativo dei
prestatori di servizi di certificazione. I servizi di certificazione
comprendono la creazione di chiavi private e la gestione di chiavi
pubbliche accessibili al pubblico (certificati). La combinazione tra
chiave pubblica e privata consente di identificare il mittente di un
documento munito di firma elettronica. Può inoltre essere accertato
se il documento, dopo essere stato firmato elettronicamente, abbia
subito modifiche. Un documento firmato conformemente all'ordinanza
sui servii di certificazione elettronica non soddisfa tuttavia le
esigenze previste dal Codice delle obbligazioni in materia di forma
scritta.
La revisione del Codice delle obbligazioni equipara la firma
elettronica alla firma autografa quando la firma elettronica si basa
su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di
certificazione riconosciuto. I contratti per i quali era sinora
necessaria la forma scritta potranno così essere perfezionati anche
per via elettronica.
Responsabilità: inversione dell'onere della prova
La LFiE disciplina le condizioni di riconoscimento dei prestatori
di servizi di certificazione e la loro responsabilità. Il progetto di
legge prevede un'inversione dell'onere probatorio: il titolare di una
chiave privata deve provare che la sua chiave è stata utilizzata
contro la sua volontà e che non è l'autore di una dichiarazione di
volontà recante la sua firma elettronica. Egli deve custodire la
chiave in modo tale da impedirne l'utilizzo abusivo da parte di
terzi. Qualora venga meno a tale obbligo di diligenza, il titolare
della chiave privata risponde dei danni cagionati a terzi che hanno
fatto affidamento sul certificato valido.
Base legale dell'e-government
La LFiE si occupa principalmente del commercio elettronico
(e-commerce), ma istituisce anche le basi legali per la comunicazione
elettronica con le autorità (e-government) in materia di diritto
privato, affinché in futuro sia ad esempio possibile comunicare per
via elettronica con il registro di commercio. I dettagli saranno
disciplinati dal Consiglio federale per via d'ordinanza.
Moderato potenziamento della protezione dei consumatori
Il commercio elettronico fa parte dei cosiddetti negozi a
distanza. Il Consiglio federale ritiene che le norme speciali vigenti
per i contratti a domicilio vadano applicate anche ai contratti a
distanza. Egli propone inoltre - come invocato a più riprese in
passato - taluni adeguamenti generali del diritto concernente la
protezione dei consumatori e la concorrenza sleale. Il Consiglio
federale invia pertanto in consultazione anche un progetto di legge
federale sul commercio elettronico. La consultazione si concluderà il
31 maggio 2001.
Mediante una revisione del Codice delle obbligazioni, si propone
di estendere ai cosiddetti contratti a distanza il diritto di revoca
attualmente vigente per i contratti a domicilio. Chi compie acquisti
in Internet deve avere la possibilità di recedere dal contratto entro
sette giorni. Altre modifiche a tutela dei consumatori concernono le
norme sulla garanzia per difetti: se oggi l'acquirente può, a causa
di difetti nella cosa acquistata, annullare il contratto o chiedere
il risarcimento del minore valore, in futuro egli potrà anche esigere
la riparazione della cosa difettosa. Il termine di prescrizione delle
azioni di garanzia è portato a due anni e reso imperativo nei
contratti stipulati con consumatori. Modifiche della legge federale
contro la concorrenza sleale, infine, contribuiscono alla buona fede
nei rapporti d'affari e alla tutela del cliente, assicurando la
trasparenza necessaria all'offerta di beni e servizi per via
elettronica.

Contatto:

Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 53 57.