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Office féd. santé publique

Il Consiglio federale trasmette la legge sui trapianti al Parlamento

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha approvato e trasmesso al
Parlamento il disegno della legge federale sul trapianto di organi,
tessuti e cellule. Si tratta della prima regolamentazione uniforme e
completa della medicina dei trapianti a livello federale. Con
l'entrata in vigore della nuova legge federale la Svizzera disporrà
di una regolamentazione moderna nel campo della medicina dei
trapianti.
La legge sui trapianti mette fine alla frammentazione giuridica
nel settore della medicina dei trapianti apportando certezza
giuridica. Il suo scopo è di proteggere la dignità umana, la
personalità e la salute nell'applicazione della medicina dei
trapianti sull'uomo. Inoltre si vogliono evitare abusi nell'impiego
di organi, tessuti e cellule.
Il disegno di legge disciplina l'impiego di organi, di tessuti o
di cellule vitali di origine umana o animale destinati ad essere
trasmessi all'uomo. Dal campo d'applicazione sono invece esclusi la
procedura concernente la procreazione medicalmente assistita
dell'uomo nonché l'utilizzazione di sangue e di suoi derivati, ad
eccezione delle cellule staminali.
Oggi, in Svizzera, le condizioni per la donazione, il prelievo e
la trasmissione di organi, tessuti o cellule - rispetto alla maggior
parte degli stati europei - non sono disciplinati uniformemente in
una legge sui trapianti. Questo settore è retto da regole generali e
da principi, a volte da norme cantonali, nonché da direttive private
e da raccomandazioni. Una prima regolamentazione a livello federale
nel settore della protezione dalle infezioni e del commercio di
espianti è entrata in vigore il 1° agosto 1996 con il decreto
federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e
degli espianti. Con l'approvazione della disposizione costituzionale
sulla medicina dei trapianti da parte di Popolo e Cantoni il 7
febbraio 1999, la Confederazione ha ottenuto la competenza di emanare
prescrizioni nel campo del trapianto di organi, tessuti e cellule.
Nella legge sui trapianti sono iscritti i seguenti principi:
  • è proibito far commercio di organi, tessuti e cellule umani;
  • vale il principio della gratuità della donazione di organi umani;
  • il prelievo di organi da persone decedute è disciplinato mediante la soluzione del consenso in senso lato: un prelievo giuridicamente valido presuppone in ogni caso il consenso del donatore o, qualora quest'ultimo non abbia manifestato alcuna volontà, dei congiunti;
  • il criterio di accertamento della morte è stabilito secondo il concetto di "morte cerebrale": l'uomo è deceduto quando le funzioni del suo cervello, compreso il tronco cerebrale, sono irreversibilmente cessate;
  • ognuno può essere preso in considerazione per una donazione di organi, tessuti e cellule da parte di persone viventi; non si esigono né un rapporto di parentela né uno stretto legame affettivo tra donatore e ricevente. Le persone incapaci di discernimento e i minorenni devono tuttavia beneficiare di una particolare protezione. Solo in situazioni eccezionali e a condizioni ben definite e restrittive possono essere prelevati loro tessuti o cellule rigenerabili;
  • l'attribuzione degli organi deve avvenire equamente, in modo che nessuno possa essere discriminato. I criteri determinanti per l'attribuzione sono l'urgenza, l'utilità medica di un trapianto nonché il tempo d'attesa. L'attribuzione è effettuata centralmente dal servizio nazionale di attribuzione che tiene conto delle specificità del singolo paziente;
  • per l'esercizio di un centro di trapianto è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal servizio federale competente che sarà designato dal Consiglio federale. Spetterà probabilmente all'Ufficio federale della sanità assumere questo compito;
  • i trapianti di tessuti embrionali o fetali umani sono ammessi soltanto previa autorizzazione da parte di un servizio federale competente. La donazione con designazione del ricevente nonché l'utilizzazione di tessuti o di cellule embrionali o fetali umani provenienti da interruzioni di gravidanza da parte di donne incapaci di discernimento sono vietati;
  • per quanto concerne gli xenotrapianti, ossia la trasmissione di organi, tessuti e cellule di origine animale sull'uomo è adottata la regolamentazione votata dal Parlamento nell'ambito della modifica del decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti che è entrato in vigore il 1° luglio 2001. Gli xenotrapianti sono quindi ammessi solo previa autorizzazione del servizio federale competente.
Il messaggio può essere consultato su Internet al seguente
indirizzo: www.admin./bag/traspla/i/index.htm

Contatto:

Ufficio federale della sanità pubblica
Marcel Monnier, Divisione diritto, UFSP, tel. +41 31 322 95 05

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

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