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Bundeskanzlei BK

Condizioni per lo svolgimento di prove pilota del voto elettronico - Il Consiglio federale ha adottato disposizioni d'esecuzione concernenti i diritti politici

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha adottato importanti
disposizioni d'esecuzione relative ai diritti politici. Talune sono 
in relazione con le elezioni del Consiglio nazionale del 2003 e 
concernono il registro dei partiti, altre - di carattere tecnico - 
riguardano le condizioni per lo svolgimento di prove pilota 
cantonali del voto elettronico.
Il 21 giugno 2002 le Camere federali hanno approvato una modifica 
della legge federale sui diritti politici che prevede tra l'altro la 
possibilità di svolgere prove pilota del voto elettronico e la 
creazione di un registro dei partiti. La legge consente al Consiglio 
federale di autorizzare i Cantoni a svolgere prove pilota del voto 
elettronico seguite e valutate scientificamente. Per quanto concerne 
il registro, i partiti possono decidere se farvisi iscrivere o meno. 
I partiti registrati godranno di agevolazioni nell'ambito della 
preparazione delle elezioni del Consiglio nazionale.
Il termine di referendum inerente a questa modifica legislativa 
scadrà il 10 ottobre 2002. Per il momento niente lascia presagire 
che sarà chiesto il referendum. Se la situazione rimarrà immutata, 
la modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.
Impedire per quanto possibile le manipolazioni
Affinché le nuove disposizioni possano essere attuate per tempo 
nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale del 2003, il 20 
settembre 2002 il Consiglio federale ha licenziato due disegni.
In primo luogo sottopone alle Camere federali un disegno di 
ordinanza che prevede le prescrizioni tecniche necessarie per 
garantire che i partiti dispongano del registro e usufruiscano delle 
relative agevolazioni amministrative già in occasione delle elezioni 
del Consiglio nazionale del 2003.
Secondariamente stabilisce chiare condizioni per i Cantoni che 
intendono svolgere prove pilota del voto elettronico (i Cantoni di 
Ginevra, Neuchâtel e Zurigo stanno svolgendo lavori in tal senso). 
Il Consiglio federale subordina a tali condizioni il rilascio delle 
autorizzazioni necessarie per le prove i cui risultati avranno 
effetto giuridico vincolante nell'ambito di votazioni ed elezioni 
popolari federali.
Si tratta di diverse prescrizioni tecniche atte a impedire abusi 
quali per esempio la partecipazione allo scrutinio da parte di non 
aventi diritto di voto o la deviazione di voti espressi per via 
elettronica, a garantire il segreto del voto e l'osservanza del 
principio "un voto per avente diritto di voto" e ad assicurare lo 
spoglio completo e corretto dei voti.
Berna, 20 settembre 2002
CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Informazione e comunicazione
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Hans-Urs Wili, Cancelleria federale,
Sezione dei diritti politici
Tel. 031 / 322 37 49

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