Alle Storys
Folgen
Keine Story von Eidg. Departement des Innern (EDI) mehr verpassen.

Eidg. Departement des Innern (EDI)

Segreto professionale in materia di ricerca medica Rapporto di attività della Commissione peritale

(ots)

Verso la fine di maggio, il Consiglio federale ha preso atto del terzo rapporto di attività (periodo compreso dal 2001 al 2004) della Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica. Grazie all'aumento del numero di autorizzazioni è stato possibile ridurre i problemi nell'esecuzione cui si accenna nei rapporti precedenti. Mediante l'esecuzione di controlli e il lavoro d'informazione s'intendono ottenere ulteriori miglioramenti.

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di 
ricerca medica è stata istituita nel 1993 in seguito all'entrata in 
vigore dell'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP). La 
Commissione rilascia autorizzazioni per singoli progetti di ricerca, 
per ospedali e per registri medici nell'ambito della ricerca medica. 
La protezione dei dati e la questione relativa alle condizioni da 
adempiere affinché i dati dei pazienti possano essere comunicati a 
scopi di ricerca, sono elementi centrali. Di regola, i dati possono 
essere utilizzati a scopi di ricerca soltanto con il consenso dei 
pazienti. Se però non fosse possibile ottenere questo consenso, 
perché ad esempio gli indirizzi attuali dei pazienti non sono noti, 
la Commissione peritale può concedere l'autorizzazione, a condizione 
che i pazienti siano stati precedentemente informati sul loro 
diritto di vietare l'utilizzo dei loro dati a fini di ricerca.
Negli ultimi anni le richieste di autorizzazione per singoli 
progetti di ricerca non avevano come oggetto l'ambito tradizionale 
medico-epidemiologico, vale a dire la ricerca classica volta alla 
lotta contro i disturbi frequenti o usuali, bensì anche e con sempre 
maggior frequenza il settore medico-storico, quali ad esempio 
indagini relative all'eugenetica e ai provvedimenti coattivi nella 
psichiatria, nonché per progetti nell'ambito della garanzia della 
qualità. Inoltre ci sono state anche varie richieste concernenti la 
creazione di registri dei pazienti e di banche dati cliniche.
Diversi grandi ospedali della Svizzera dispongono attualmente di 
un'autorizzazione generale rilasciata dalla Commissione peritale. 
Quando realizzano un progetto di ricerca devono rispettare una 
procedura particolare di protezione dei dati. Il vantaggio 
dell'autorizzazione generale consiste nel fatto che l'ospedale non 
deve più richiedere un'autorizzazione per ogni singolo progetto.
Nel suo ultimo rapporto la Commissione di esperti ha informato sui 
problemi di esecuzione incontrati nella prassi. Nel frattempo la 
situazione è migliorata. Oggigiorno, gli ospedali che operano sulla 
base di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione peritale sono 
sempre più numerosi. L'Incaricato federale per la protezione dei 
dati, responsabile per il controllo dell'adempimento degli oneri di 
autorizzazione, ha inoltre iniziato ad esercitare questa funzione. 
Questi controlli e il lavoro d'informazione attuati dalla 
Commissione peritale dovrebbero comportare un ulteriore 
miglioramento dell'utilizzo dei dati dei pazienti per la ricerca 
medica.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Ulteriori informazioni:
Presidente della Commissione peritale, prof. Franz Werro, dr. iur. 
tel. 026 300 80 53/49
Ufficio federale della sanità pubblica, Federica Liechti, 
Segretariato della Commissione peritale,
tel. 031 322 95 05
Rapporto di attività (d/f): 
http://www.bag.admin.ch/ebmf/tb/f/index.htm

Weitere Storys: Eidg. Departement des Innern (EDI)
Weitere Storys: Eidg. Departement des Innern (EDI)
  • 10.06.2005 – 11:13

    Attuazione della 1a revisione LPP: terza ed ultima fase

    (ots) - Il Consiglio federale ha approvato modifiche d'ordinanza volte a definire la nozione di previdenza professionale e il riscatto di anni di assicurazione. Queste modifiche servono perlopiù a fissare la prassi attuale a livello di ordinanza. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno ripercussioni di rilievo. L'età minima per il pensionamento anticipato nel 2° pilastro è fissata a 58 anni. ...