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Eidg. Departement des Innern (EDI)

La nuova ordinanza sul tabacco entra in vigore il 1° novembre 2004

(ots)

Il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la revisione totale dell'ordinanza sul tabacco il 1° novembre 2004. I punti focali della nuova ordinanza sono l'introduzione di avvertenze chiare sui prodotti del tabacco e l'obbligo di indicare le sostanze aggiunte. Inoltre non sarà più consentito dare indicazioni quali "light" e "mild". Per quanto attiene al tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, sono previsti valori limite massimi; quest'ultima prescrizione non concerne tuttavia le sigarette destinate all'esportazione.

Per permettere l'adempimento dei requisiti della nuova ordinanza è 
concesso un termine di transizione differenziato: le condizioni 
previste devono essere soddisfatte al più tardi entro 18 mesi per le 
sigarette ed entro 30 mesi per gli altri prodotti del tabacco. I due 
termini permetteranno ai commercianti e alle industrie di esaurire 
le proprie scorte e tengono conto delle particolari caratteristiche 
dei diversi prodotti.
La nuova ordinanza sul tabacco esige che le avvertenze sulle 
confezioni degli articoli del tabacco siano scritte a caratteri 
molto più grandi, in modo da coprire una superficie pari al 35-50% 
di entrambe le facce del pacchetto, e inquadrate in uno spazio ben 
delimitato. L'avvertenza deve essere scritta nelle tre principali 
lingue nazionali. In un secondo tempo potranno essere prescritte 
fotografie a colori per completare l'avvertenza.
Conformemente alle prescrizioni vigenti nell'UE, è sancito il 
divieto di recare indicazioni ingannevoli quali "light" e "mild". I 
consumatori sono tratti in inganno da tali diciture, perché indotti 
a ritenere che le sigarette "leggere" siano meno nocive.
Un'altra novità consiste nel fatto che sui pacchetti di sigarette 
devono essere indicati, oltre al tenore di catrame e di nicotina, 
anche i valori relativi al monossido di carbonio. Sono stati 
stabiliti valori massimi per tutte e tre le sostanze. Il Consiglio 
federale rinuncia tuttavia a fissare valori limite per le sigarette 
destinate all'esportazione. La responsabilità di decidere quali 
prodotti importare e a che condizioni permetterne la distribuzione 
deve essere lasciata ai Paesi importatori.
La revisione totale dell'ordinanza sul tabacco soddisfa i requisiti 
della Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell'OMS, firmata 
dalla Svizzera il 25 giugno 2004 a New York, e riprende nella 
sostanza il disciplinamento vigente nell'UE.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica
Philippe Vallat, responsabile del Programma nazionale per la 
prevenzione del tabagismo 2001-2005, telefono: 031 322 95 05
Informazioni: 
www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/sucht/tabak/index.html

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