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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Piccola riforma della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento Il Consiglio federale pone in vigore le modifiche di legge con effetto al 1° gennaio 2005

Berna (ots)

30.08.2004. In futuro il fallimento deve essere
menzionato nel registro fondiario al più tardi entro due giorni dopo 
la relativa dichiarazione. Inoltre s’intende migliorare i crediti 
dei lavoratori in caso di fallimento. La legge federale 
sull’esecuzione e sul fallimento viene modificata riguardo a questi 
due punti. Il Consiglio federale pone in vigore la legge riveduta 
con effetto al 1° gennaio 2005.
La legge attualmente in vigore prevede l’obbligo del giudice del 
fallimento di comunicare immediatamente la dichiarazione di 
fallimento all’ufficio del registro fondiario. Nella pratica, 
tuttavia, dalla dichiarazione di fallimento alla relativa menzione 
nel registro fondiario trascorrono spesso diverse settimane. Questo 
fatto può nuocere a terzi. Con la revisione è prevista una 
comunicazione immediata e una menzione rapida, da effettuare al più 
tardi entro due giorni. Oggi, grazie agli strumenti tecnici a 
disposizione, è possibile effettuare un rapido scambio 
d’informazioni.
La riforma migliora anche i crediti dei lavoratori: in futuro, in 
caso di fallimento del datore di lavoro, saranno privilegiati in 
prima linea non soltanto i crediti che sono sorti durante i sei mesi 
precedenti la dichiarazione di fallimento, ma anche quelli divenuti 
esigibili durante lo stesso lasso di tempo.
Altre informazioni:
Monique Albrecht, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 18

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