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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Rilevamento delle impronte digitali al confine in caso d’entrata illegale

Berna (ots)

12.05.2004. A decorrere dal 1° giugno di quest’anno,
i posti di confine svizzeri possono rilevare e registrare le 
impronte digitali di chiunque entri illegalmente in Svizzera. Sinora 
ciò era possibile solo per le persone prive di documenti d’identità. 
Il Consiglio federale ha deciso oggi due pertinenti modifiche 
d’ordinanza.
Dall’autunno 2002, i posti di confine svizzeri sono allacciati al 
sistema di identificazione automatizzata delle impronte digitali 
AFIS (Automatisierte Fingerabdruck-Identifikationssystem). Tale 
sistema consente di registrare i dati segnaletici rilevati dalle 
autorità cantonali, federali o straniere nel contesto di 
procedimenti penali o altre mansioni attribuite loro per legge. Le 
prime esperienze dei posti di confine dimostrano che la 
regolamentazione vigente non è sufficiente.
Attualmente non è ammessa la registrazione in AFIS delle impronte 
digitali di persone che tentano di entrare illegalmente in Svizzera 
provviste di un documento d’identità. Delle ca. 8000 persone di cui 
è stata costatata l’entrata illegale nel 2003, ca. 2000 disponevano 
di un documento d’identità nazionale in corso di validità. Di 
regola, queste persone riprovano più tardi ad entrare illegalmente 
in Svizzera. Se vi riescono, sovente depositano una domanda d’asilo 
(senza produrre documenti).
Se sin dal primo arresto al momento del passaggio illegale del 
confine si fossero registrate le impronte digitali, l’identità delle 
persone in questione potrebbe essere stabilita in maniera 
inequivocabile. Grazie alla modifica dell’ordinanza concernente 
l’entrata e la notificazione degli stranieri e dell’ordinanza sul 
trattamento dei dati segnaletici, a decorrere dal 1° giugno 2004 ciò 
sarà possibile.
Le modifiche d’ordinanza comportano agevolamenti essenziali per le 
autorità incaricate dell’esecuzione dell’allontanamento. La 
registrazione garantisce inoltre un effetto preventivo per quel che 
concerne le domande d’asilo abusive.
La necessaria base legale per il rilevamento e la registrazione 
delle impronte digitali nella procedura del diritto in materia di 
stranieri è data dall’articolo 22c capoverso 3 della legge federale 
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Detta 
disposizione prevede il rilevamento delle impronte digitali se ciò è 
necessario per stabilire l’identità.
Altre informazioni:
Servizio d’informazione dell’Ufficio federale dell’immigrazione, 
dell’integrazione e dell’emigrazione (IMES), tel. 031 / 324 31 50

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