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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Miglior informazione all’atto dell’acquisto di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili - Il DFGP indice la consultazione in merito alle proposte della Commissione degli affari giuridici del CN

Berna (ots)

28.01.2004. Gli acquirenti di diritti di godimento a
tempo parziale di beni immobili vanno tutelati meglio dagli abusi, 
segnatamente grazie a un obbligo di informazione e a un diritto di 
recesso. È quanto prevede l’avamprogetto di revisione del Codice 
delle obbligazioni inviato in consultazione dal Dipartimento 
federale di giustizia e polizia (DFGP) su incarico della Commissione 
degli affari giuridici del Consiglio nazionale.
Il godimento a tempo parziale di beni immobili o il time-sharing 
permette a una persona di utilizzare un immobile durante un 
determinato periodo dell’anno. Ciò consente un'utilizzazione 
scaglionata del medesimo immobile da parte di più persone. Visti 
l’importanza del godimento a tempo parziale di beni immobili (di 
regola appartamenti di vacanza) e i possibili abusi che ne derivano, 
l’avamprogetto della Commissione degli affari giuridici del 
Consiglio nazionale, risalente a un’iniziativa parlamentare del 
consigliere nazionale Nils de Dardel, mira a rafforzare la 
protezione dei consumatori.
Decidere conoscendo appieno lo stato delle cose
La Commissione propone una revisione del Codice delle obbligazioni e 
della legge contro la concorrenza sleale, affinché l’acquirente 
possa decidere conoscendo appieno lo stato delle cose, segnatamente 
tutti gli impegni finanziari. L’avamprogetto determina il modo in 
cui il consumatore va informato prima di stipulare il contratto, 
definisce forma e contenuto di quest’ultimo nonché le conseguenze in 
caso di violazione delle esigenze contenutistiche e formali.
Diritto di recesso entro 14 giorni
Come importante misura di protezione l’avamprogetto prevede un 
diritto di recesso: il consumatore doverosamente informato deve 
disporre di un termine di riflessione di 14 giorni durante il quale 
può liberarsi dalle obbligazioni assunte. Affinché il diritto di 
recesso non rimanga lettera morta, è previsto un divieto di versare 
acconti. Il consumatore che ha già pagato un acconto potrebbe in 
effetti avere difficoltà a farsi restituire l'importo versato, e per 
questo motivo potrebbe rinunciare all'esercizio del diritto di 
revoca.
La disposizione sulla risoluzione di contratti di credito comporta 
che il consumatore che revoca il contratto relativo all'acquisizione 
di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili non è più 
legato al contratto che è servito a finanziare l'acquisizione.
Altre informazioni:
Bassem Zein, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 36 22

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