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Dép. fédéral de justice et police

Legge sulla medicina della procreazione

05.12.2000 – 09:10

Berna (ots)

Benessere del fanciullo - principio fondamentale della procreazione
con assistenza medica
Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1 gennaio 2001 la
legge sulla medicina della procreazione
Dall´anno prossimo è fissato per legge a quali
condizioni è permesso applicare all´uomo la procedura della
procreazione con assistenza medica. Principio assoluto della nuova
legge è il benessere del fanciullo. Il Consiglio federale ha posto in
vigore con effetto al 1 gennaio 2001 la legge sulla medicina della
procreazione.
La legge considera il benessere del bambino principio fondamentale
e esige una consulenza completa della coppia in cura. Le generalità
del donatore di sperma vanno conservate presso l´Ufficio federale
dello stato civile (UFSC) e rese accessibili al figlio. L´azione di
paternità del figlio nei confronti del donatore di sperma è, per
contro, esclusa. Oltre alla maternità sostitutiva e alla donazione di
embrioni, la legge vieta anche la donazione di oociti. Per impedire
abusi, la legge introduce un obbligo d´autorizzazione per la
procreazione con assistenza medica nonché per la conservazione di
gameti e di oociti fecondati. Le persone titolari di
un´autorizzazione sono obbligate a presentare un rapporto. I Cantoni
sono tenuti a una vigilanza continua. Il rilascio dell´autorizzazione
e la vigilanza mediante ispezioni effettuate senza preavviso da parte
della direzione cantonale della sanità pubblica sono disciplinati nei
particolari dall´ordinanza sulla medicina della procreazione. Detta
ordinanza regola anche l´accesso ai dati genetici dell´UFSC.
Al servizio di una gravidanza
La fecondazione fuori del grembo della donna serve esclusivamente
a causare una futura gravidanza: onde evitare gravidanze plurime di
grado elevato e la creazione di un numero eccessivo di embrioni, per
ogni ciclo di trattamento si possono produrre soltanto tre embrioni
al massimo. La legge vieta la conservazione di embrioni e la diagnosi
preimpianto (esame di ingegneria genetica dell´embrione nella
provetta). Sono puniti la produzione abusiva di embrioni e il loro
sviluppo all´esterno del corpo materno per un periodo che eccede il
tempo nel quale è ancora possibile l´annidamento nell´utero. Sono
inoltre punibili la terapia germinale (intervento che modifica il
patrimonio genetico di oociti e di embrioni) e la clonazione.
La legge sulla medicina della procreazione, approvata il 18
dicembre 1998 dal Parlamento, è la controproposta indiretta all´
"iniziativa popolare per una riproduzione rispettosa della dignità
umana" nettamente respinta nella votazione popolare del 12 marzo
2000.
Compito di consulenza della Commissione d´etica
In un´ordinanza distinta, il Consiglio federale fissa i compiti,
la composizione e l´organizzazione della Commissione nazionale
d´etica. Questa commissione indipendente segue lo sviluppo
scientifico sull´intero campo della medicina umana ed elabora
raccomandazioni all´indirizzo della prassi medica. La commissione
funge esclusivamente da organo consultivo. Il Consiglio federale
nominerà i membri in un secondo tempo.

Contatto:

Hermann Schmid, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 40 87.

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